L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione di Valutazioni dei Rischi da Agenti Fisici: contattateci liberamente e senza impegno!

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

* per i Lavoratori ("sicurezza"):

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), Titolo VIII

Linee Guida:

- Documento "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL e ISS (Rev.03 13/02/2014)

 

* per l'Ambiente ("impatto"):

– ... in costruzione ...

 
 

* per l'Habitat (incidenza):

– ... in costruzione ...
 
 
L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione della Valutazione del Rischio Rumore ("fonometrie") e di Valutazioni di Rumore Ambientale ("impatto" e/o "clima acustico"): contattateci liberamente e senza impegno!
 

Vedi anche: Acustica

Altre nostre pagine su questo tema

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

* per i Lavoratori:

Regolamento UE 2016/425 "sui dispositivi di protezione individuale..."
[armonizza le regolamentazioni sui DPI; con decorrenza al 21/4/2018, esso abroga il D.Lgs. n.475/1992 “Attuazione della direttiva n. 89/686/CEE (...) in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale”: infatti in quanto Regolamento il contenuto è obbligatorio per tutti gli Stati membri UE senza necessità di un recepimento. Il 21 ottobre 2016 entrano già in vigore alcuni articoli riguardanti gli organismi coinvolti. Per quanto riguarda i DPI-u, essi diventano DPI di categoria III (dispositivi di progettazione complessa per rischi gravi certificati da organismo di controllo autorizzato e notificato e controllati nella produzione). I vecchi DPI sono commercializzabili fino al 21/4/2019 e restano validamente certificati CE solo fino al 2023.]

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), Titolo VIII, Capo II

– Norma UNI-EN 458:2016: “Protettori dell’udito – Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione – Documento guida
[questo documento-guida europeo nella versione 2016
* fornisce indicazioni pratiche per migliorare l’indossamento dei DPI-u (App.F);
* introduce i fit test per la verifica dell'efficienza e la scelta degli otoprotettori, che possono essere FAES+FMIRE (verifica oggettiva con microfoni in e out) oppure REAT (verifica soggettiva tipo audiometria); tali test non sono peraltro un obbligo per il DDL (App.G);
* definisce le varie “Tipologie di rumori” tramite schemi che raffigurano la relazione tra SPL e tempo: rumore continuo, fluttuante, intermittente o ripetitivo nel breve termine e impulsivo.]

– Norma UNI 9432:2011: “Acustica – Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro

– Norma UNI 9612:2011: “Acustica - Determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro. Metodo tecnico progettuale

Linee Guida:

– Manuale SUVA (ente assicurativo elvetico) "Rumore pericoloso per l'udito sul posto di lavoro / Gehörgefährdender Lärm am Arbeitsplatz", a cura di SUVA (ente assicurativo elvetico – rev. 2015)

– "La Valutazione del Rischio Rumore", a cura di INAIL (2015)

– "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e ISS (Rev.03 13/02/2014) 

– "Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro", a cura di INAIL (2013)
Maggiori informazioni su questo documento e sui P.A.R.E. (Piani Aziendali di Riduzione delle Esposizioni) alla nostra voce Acustica: Bonifiche.

– Linee guida a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Piacenza, U.O. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro

n. 02 – Esposizione al rumore; il programma delle misure tecniche e organizzative

n. 09 – Misurazione dell’esposizione e valutazione del rischio rumore

n. 10 – Dispositivi di protezione personale e sorveglianza sanitaria – Il programma di conservazione dell’udito

– "Linee guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro", a cura di ISPESL (2005)

Banche dati:

# solo per valutazioni previsionali o qualora il LAeq_8h risulti inferiore ad 80 dBA, e quindi non sia previsto l’obbligo di misurazioni strumentali ! #

Banca Dati Rumore PAF (validata secondo il disposto dell’art. 190, comma 5 bis del D.Lgs. 81/2008)

– Banca Dati Rumore Cantieri F.S.C. (ex C.P.T.) Torino (validata secondo il disposto dell’art. 190, comma 5 bis del D.Lgs. 81/2008) – sullo stesso sito si veda anche la Banca dati schede di potenza sonora  

– Banca Dati Rumore Cantieri INAIL e CFS Avellino

 

* per l'Ambiente: 

Vedi: Acustica Ambientale

 

 * per l'Habitat:

Bibliografia:

– University of Bristol's Research Project on The Effects of Noise on Biodiversity

– Baldaccini N.E.., Effetti dei rumori antropogenici e degli infrasuoni sul comportamento e l’ecologia degli uccelli - The effect of anthropogenic noise and infrasound on bird’s behaviour and ecology, in: Rivista Italiana di Acustica, Vol. 39 N° 3/2015, pp. 69–89.

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– UNI ISO 29821-2:2016 "Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Ultrasuoni – Parte 2: Procedure e validazione"

[La norma fornisce una guida per il monitoraggio dello stato e la diagnostica delle macchine usando le misurazioni degli ultrasuoni trasmessi sia attraverso l’aria sia per via strutturale (“AeSB ultrasound”); delinea i metodi e i requisiti per effettuare l’esame ad ultrasuoni delle macchine, comprese le raccomandazioni di sicurezza e le fonti di errore, fornisce informazioni relative alla interpretazione dei dati, ai criteri di valutazione e alla registrazione.]

Linee Guida:

– Documento "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL e ISS (Rev.03 13/02/2014)

 
L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione della Valutazione del Rischio Vibrazioni: contattateci liberamente e senza impegno!
 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), Titolo VIII, Capo III

– Norma UNI 11568:2015 "Vibrazioni – Strumentazione e analisi per la misura delle vibrazioni – Strumentazione di misura
* Fornisce indicazioni di carattere generale al fine di specificare gli aspetti metrologici, metodologici e strumentali per la misurazione e l’analisi delle vibrazioni. Essa considera tutti gli strumenti e i metodi per la misura delle vibrazioni, con esclusione di quelli inquadrati in norme specifiche o disposizioni di legge.

Per le vibrazioni mano-braccio (HAV):

– Norma UNI ISO/TR 18570:2018 "Misurazione e valutazione dell'esposizione umana alla vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio - Metodo supplementare per valutare il rischio di lesione vascolare"
* Si veda l'articolo dedicato, con Fonti bibliografiche, sul nostro sito.

– Norma UNI EN ISO 5349 "Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano"

– Parte 1:2014 "Requisiti generali
* per la misurazione e la registrazione dell'esposizione alle vibrazioni trasmesse alla mano su tre assi ortogonali. Essa definisce la ponderazione in frequenza e i filtri di limitazione di banda per consentire un confronto uniforme delle misurazioni. I valori ottenuti possono essere utilizzati per prevedere effetti avversi della vibrazione trasmessa alla mano nell'intervallo di frequenza nelle bande di ottava da 8 Hz a 1 000 Hz.

– Parte 2:2016 "Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro"
* aggiornata nei riferimenti normativi (punto 2) e sostituisce alcuni punti come quello sull’ampiezza delle vibrazioni (6.1.2.2), la posizione degli accelerometri (6.1.3), sul fissaggio degli accelerometri (6.1.4) in genere e sui rivestimenti resilienti in particolare. Inoltre l’aggiornamento sostituisce l’appendice A relativa agli esempi di posizioni di misurazione. Descrive le precauzioni da prendere per effettuare misurazioni rappresentative delle vibrazioni e per determinare l’esposizione giornaliera a ciascuna operazione per calcolare il valore complessivo di vibrazione riferita a un periodo di 8 h secondo il principio dell’uguale energia (esposizione giornaliera alla vibrazione). Inoltre essa fornisce i mezzi per determinare le operazioni pertinenti che dovrebbero essere prese in considerazione quando si determina l’esposizione alle vibrazioni. La norma si applica a tutte le situazioni nelle quali le persone sono esposte alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio da macchine portatili o guidate manualmente, manufatti in lavorazione vibranti, o dispositivi di comando di macchine mobili o fisse.

– Altra normativa tecnica (dal sito PAF) 

Per le vibrazioni corpo intero (WBV):

– Standard ISO 2631-5:2018: "Mechanical vibration and shock - evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 5: Method for evaluation of vibration containing multiple shocks"
* metodo della dose equivalente di compressione statica giornaliera che è possibile utilizzare in presenza di urti ripetuti, quindi più adeguato alla quantificazione del rischio di danni lombari

– Norma ISO 2631-1:2014: "Vibrazioni meccaniche e urti – Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 1: Requisiti generali"
Agg. gennaio 2015: La Norma UNI ISO 2631-1 è stata riscritta sulla base delle ISO 2631- 1:1997/Amd 1:2010, introducendo elementi specifici per la valutazione delle vibrazioni impulsive. Essa indica metodiche alternative di valutazione in presenza di vibrazioni intermittenti o urti ripetuti che presentino fattori di cresta superiori a 9, secondo lo Standard ISO 2631-5 "Mechanical vibration and shock - evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 5: Method for evaluation of vibration containing multiple shocks". Essa ora definisce i metodi per la misurazione di vibrazioni periodiche, casuali e transitorie trasmesse al corpo intero; indica i principali fattori che si uniscono per determinare il grado al quale l’esposizione alle vibrazioni risulta accettabile. Le appendici informative indicano l’attuale opinione e offrono una guida sui possibili effetti delle vibrazioni sulla salute, sul benessere e sulla percezione del male dei trasporti. L’intervallo delle frequenze considerate è: - da 0,5 Hz a 80 Hz per salute, benessere e percezione; - da 0,1 Hz a 0,5 Hz per il male dei trasporti.
Agg. luglio 2015: Il prof. Bovenzi di Trieste ha illustrato nel corso del convegno dBA 2015 un recente studio in base al quale non solo il ben noto parametro A(8) ma persino il parametro VDV appare inadeguato a determinare l'entità del rischio di lesioni al rachide lombare in presenza di vibrazioni intermittenti o urti ripetuti. L'indicazione, tutta da sviluppare a livello normativo e procedurale, è quella di considerare anche la "dose interna" della vibrazione, determinata da postura e caratteristiche individuali del soggetto esposto.

– Altra normativa tecnica (dal sito PAF)

 

Linee Guida:

– Documento La valutazione del Rischio Vibrazioni” (INAIL 2019)

– Documento "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e ISS (Rev.03 13/02/2014)

– Documento "Linee guida per la valutazione del rischio da vibrazioni negli ambienti di lavoro" (ISPESL 2002) 

– Linee guida a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Piacenza, U.O. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro

n. 03 – Esposizione a vibrazioni meccaniche; il programma delle misure tecniche e organizzative

 

 

Banche dati:

– Banca dati HAV Portale Agenti Fisici

– Banca dati WBV Portale Agenti Fisici

– Schede vibrazioni F.S.C. (ex C.P.T.) Torino

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– Norma UNI ISO 2631 "Vibrazioni meccaniche e urti – Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero"

– Parte 2:2018 "Vibrazioni negli edifici (da 1 Hz a 80 Hz)"
specifica un metodo per la misura e la valutazione, compresa l’individuazione della direzione e punti di misura, dell’esposizione umana alle vibrazioni al corpo intero all’interno degli edifici per quanto riguarda il comfort ed il disturbo degli occupanti; definisce la ponderazione in frequenza applicabile nell’intervallo di frequenza fra 1 Hz e 80 Hz, nella quale la postura degli occupanti non necessita di essere definita
– Parte 4:2018 "Linee guida per la valutazione degli effetti delle vibrazioni e del moto rotatorio sul comfort dei passeggeri e dell’equipaggio nei sistemi di trasporto a guida fissa"
fornisce indicazioni sull’applicazione della UNI ISO 2631-1; è destinata ad essere utilizzata da enti che acquistano, specificano o utilizzano sistemi di trasporto a guida fissa, per aiutarli a comprendere la relazione tra la progettazione sistema di trasporto a guida fissa e altre caratteristiche del sistema stesso e il comfort dei passeggeri e dell’equipaggio. Queste linee guida stabiliscono metodi per la valutazione del comfort relativo tra i sistemi, in contrapposizione ai livelli assoluti di comfort. La norma fornisce indicazioni sugli effetti delle accelerazioni a bassa frequenza (0,1 Hz a 0,5 Hz) sperimentate come forze verticali che possono causare la cinetosi

– Norma UNI EN ISO 8041 "Risposta degli individui alle vibrazioni - Strumenti di misurazione"

– Parte 1:2017 "Strumenti per la misura di vibrazioni per uso generale"
indica i requisiti e i limiti di accuratezza della strumentazione per la misurazione delle vibrazioni utilizzata per la quantificazione della risposta degli esseri umani alle vibrazioni. La strumentazione, specificata dalla norma, si applica per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (UNI EN ISO 5349-1), le vibrazioni trasmesse  al corpo intero (UNI 9614, ISO 2631-1, ISO 2631-2, ISO 2631-4) e le vibrazioni a bassa frequenza (da 0,1 Hz a 0,5 Hz) trasmesse al corpo intero (ISO 2631-1)

– Norma UNI 9614:1990 "Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo
Viene definito il metodo di misura delle vibrazioni di livello costante immesse negli edifici ad opera di sorgenti esterne o interne agli edifici stessi. Non costituisce una guida per la valutazione delle vibrazioni considerate come possibile causa di danni strutturali o architettonici agli edifici. Non costituisce inoltre una guida per la valutazione delle vibrazioni che, a bordo di veicoli, navi, aerei e all' interno di installazioni industriali, possono pregiudicare il comfort, l' efficienza lavorativa, la salute-sicurezza dei soggetti esposti; tali vibrazioni, i cui limiti sono strettamente dipendenti dalla durata dell' esposizione, sono anch' esse oggetto di norme specifiche. Appendice: considerazioni sulla valutazione del disturbo. Bibliografia. Chiarimenti sulla concordanza parziale con ISO 2631/2.
* cfr. "Misura delle vibrazioni: due norme in arrivo" (2014)

– Norma UNI 9916:2014 "Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici"

– Serie UNI ISO 13373 "Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Monitoraggio dello stato vibrazionale"

– Parte 1:2006 "Procedure generali"

– Parte 2:2016 "Processing, analysis and presentation of vibration data"

– Parte 3:2015 "Guidelines for vibration diagnosis"

 

 

 

 

 

Il regime microclimatico si dice severo freddo se T <= 0°C, moderato se 0°C < T < 30°C, severo caldo se T >= 30°C. 
L'Agente Fisico è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione della Valutazione del Rischio Microclima nei tre regimi: contattateci liberamente e senza impegno!
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), AIlegato IV: "Requisiti dei luoghi di lavoro"

– D.P.R. n.303 del 19/03/1956, spec. Artt. 9-10-11-13

– Norma UNI-EN 342:2004 (sugli indumenti da lavoro)

– Norma UNI-EN-ISO 7730:1997 (sugli indici di Fanger PMV, PD, PDD)

– Norma UNI-EN 27243:1996: “Ambienti caldi: Valutazione dello stress termico per l’uomo negli ambienti di lavoro, basata sull’indice WBGT (temperatura a bulbo umido e del globo termometro)

 

Linee Guida:

– Presentazione "La valutazione del rischio Microclima: la sezione Microclima del PAF, stato dell’arte, criticità, le FAQ del Coordinamento Interregionale", a cura di Vincenzo Molinaro e Simona Del Ferraro, INAIL, 10 dicembre 2020

– Report "La prevenzione del disagio termico causato dai DPI delle vie respiratorie", sul PAF alla Sezione Documentazione Microclima, giugno 2020

– Documento "La valutazione del microclima. L’esposizione al caldo e al freddo, quando è un fattore di discomfort, quando è un fattore di rischio per la salute", a cura di INAIL Direzione regionale per la Campania (autori M. del Gaudio, D. Freda, P. Lenzuni, P Nataletti, R. Sabatino), 2018 (ISBN 978-88-7484-114-1)

– Documento "Rischio da temperature elevate nei cantieri edili: gli effetti del caldo sulla salute", a cura del Comitato Regionale di Coordinamento della Regione Toscana, 2017 (una diversa versione sul PAF)

– Documento Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro, a cura del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro in collaborazione con ISPESL, 1 giugno 2006

– Documento "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e ISS (Rev.03 13/02/2014) 

(in quest'ultimo cenni anche per le Atmosfere iperbariche)

– Documentazione SPISAL Verona sul CALORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:  LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL CALDO SULLA SALUTE

– Documentazione SPISAL Mantova ATTENZIONE AL GRAN CALDO! BE CAREFUL OF THE STRONG HEAT! (2010 - in 4 lingue)

– Documento AICAAR sugli impianti di climatizzazione

– Standard ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers Inc.) nn.ri 55-74 e 55-81

 

 

L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione della Valutazione del Rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali o Naturali: contattateci liberamente e senza impegno!

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), Titolo VIII, Capo V

– tra le tante utili segnaliamo in particolare

Norma UNI EN 169:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate"

Norma CEI 62471 "Photobiological safety of lamps and lamp systems"

Linee Guida:

– Parere del Comitato Scientifico della Commissione Europea su Salute, Ambiente e Rischi Emergenti (SCHEER): Effetti Biologici rilevanti per la salute indotti dalla Radiazione Ultravioletta con particolare riferimento alle apparecchiature abbronzanti ad uso estetico (2017)

– Documento "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e ISS (Rev.03 13/02/2014)

Bibliografia:

– Roberto Girelli (ATS Brescia): Rischi da Campi Elettromagnetici e Radiazioni Ottiche Artificiali nelle attività di saldatura acciai inox (presentazione 7/12/2016)

– Giovanni Gavelli: Radiazioni ottiche artificiali. Identificazione delle sorgenti e valutazione del rischio. Palermo: Dario Flaccovio, 2014 [sfoglialo online]

 

L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione di Valutazioni del Rischio da Campi Elettromagnetici: contattateci liberamente e senza impegno!

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

* per i Lavoratori:

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), Titolo VIII, Capo IV 

– D.Lgs. n. 159 del 1/8/2016 "Attuazione della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

[pubblicato in G.U. n.192 del 18/8/2016; entra in vigore il 2/9/2016; abroga la Direttiva 2004/40/CE rivedendo in senso meno restrittivo valori limite e di azione per la esposizione professionale e semplificando la procedura valutativa (cfr. gli approfondimenti di Glob-Tek 1 e 2); modifica il Titolo VIII, Capo IV, e l'Allegato XXXVI del DLgs.81/2008

– Norma CEI EN 50499:2009 "Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici"

 

Linee Guida:

– Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE a cura della Commissione Europea

* Guida per le PMI (ENG

* Volume 1: Guida pratica (ENG

* Volume 2: Studi di casi (ENG

– Documento "Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici  emessi delle apparecchiature a radiofrequenza per uso estetico", di Andrea Bogi, Iole Pinto, Francesco Picciolo,  Nicola Stacchini. Rapporto P.A.F. 3/2018, agosto 2018

– Documento "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e ISS (Rev.03 13/02/2014)

– In caso di sorgenti fisse è generalmente necessario, nell'ambito della valutazione, procedere alla zonizzazione dell'area interessata, in base alle indicazioni della Norma CEI EN 50499

 

NOTA sul rischio derivante da utilizzo professionale di telefoni cellulari:

Una Sentenza del Tribunale di Ivrea (Giudice del lavoro Luca Fadda, 30/3/2017) invoca una connessione causale tra l’uso prolungato del cellulare e l'insorgenza di tumore al cervello. È la prima Sentenza di questo tipo emessa da un Tribunale di primo grado in Italia; in precedenza era andata nella stessa direzione la Cassazione (Sentenza n. 17438/2012). Nonostante la questione resti controversa, segnaliamo su questo tema gli strumenti seguenti:

http://www.neurinomi.info : piattaforma dello Studio legale D'Ambrosio dedicata a chi è affetto o lo è stato da neurinoma e ha fatto un uso consistente del cellulare nonché a chi cerca informazioni per cautelarsi dall’utilizzo del telefonino;

software MOVACELL sviluppato dal Gruppo Remark per valutare il rischio per i lavoratori che utilizzano cellulari aziendali.

 
 

* per l'Ambiente:

– Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

– D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti

– D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

– D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche

– Decreto del Ministero dell’Ambiente 27 ottobre 2016 sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici
[Adotta tre fattori di riduzione: per pareti e coperture senza finestre o altre aperture simili in prossimità di impianti di trasmissione superiori a 400 Mhz fissa il limite a 6 decibel; per pareti e coperture senza finestre o simili in presenza di segnali inferiori ai 400 Mhz la soglia è di 3 decibel; a finestre aperte, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti; la soglia è pari a 0 decibel – in questo caso ed esclusivamente nelle situazioni di criticità legate alla progettazione e realizzazione di reti mobili, il gestore può utilizzare fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell’intervallo tra 0 e 3 decibel solo ed esclusivamente attraverso una motivazione documentata.]

– Decreto del Ministero dell’Ambiente 7 dicembre 2016 Approvazione  delle  Linee  guida,  predisposte  dall'ISPRA  e  dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione  delle  pertinenze  esterne con dimensioni abitabili
[Linee Guida relative al DPCM 8/7/2003 ex D.L. n.179/2012 nel caso di permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere; aggiornate con periodicità semestrale con decreto del Ministro]

 

L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione di Valutazioni sulle Radiazioni Ionizzanti: contattateci liberamente e senza impegno!
 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– D.Lgs. 101/2020: "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
[disciplina:
a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
* Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.
* Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.
* In attuazione dei principi di cui al comma 3:
a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per la collettività sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare più benefici che svantaggi;
b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell’esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.
L’ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica è riferita all’entità delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell’esposizione. Questo principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni tissutali;
c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l’esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.
Approfondimenti su Portaleconsulenti.it]

– Direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013 "Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti"
[Novità sul gas radon: abbassa i limiti di esposizione da 400 Bq/​mc a 300 Bq/​mcq. Qualora all’esito delle misurazioni, da effettuare con cadenza semestrale, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite, la nuova normativa impone al proprietario dell’immobile di presentare al Comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento. Il piano è approvato dal comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente. Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile effettuerà le nuove misurazioni di concentrazione di gas radon su base annuale e dichiarerà al comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla nuova legge.
Abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.
Approfondimenti su GlobTek e Portaleconsulenti.it
]

 

Sezione Radiazioni Ionizzanti Naturali sul P.A.F. 

 

Alcuni suggerimenti bibliografici:

Il Radon un pericolo naturale (GlobTek 2015)
Radon e tumori, la sentenza è storica: condannati i vertici militari (Avvenire, 2 novembre 2017)

 
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Vedi anche: Rischio Fulminazione (scariche elettriche atmosferiche)

Altre nostre pagine su questo tema

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), Titolo III, Capo III

– D.P.R. n.547/1955, Titolo VII

Norma CEI 11-27:2014 (IV ed.) "Lavori su impianti elettrici"
* presenta una struttura identica alla Norma CEI EN 50110-1-2014 da cui deriva; ridefinisce le figure responsabili dell’esercizio in sicurezza degli impianti elettrici e dell’esecuzione in sicurezza dei lavori eseguiti su di essi: RI, PL, PES, PAV, PEC, PEI più le nuove URI e URL

– Norma CEI 11-81:2014-01

– Norma CEI EN 50110-1:2014 (CEI 11-48)

Bibliografia:

Lavori elettrici in alta tensione (INAIL 2017) aggiornamento sui rischi per i lavoratori che si occupano dell’esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici di impianti a tensione > 1000 V e per i lavoratori che svolgono la propria attività nei pressi di tali impianti, pur non avendo direttamente a che fare con essi, tenendo conto delle norme CEI 11-15 e CEI 11-27, IV edizione, ed EN 50110-1:2013

– Lavori su impianti elettrici (CEI 2014) raccoglie la nuova edizione della Norma CEI 11-27, il Rapporto Tecnico CEI 11-18 e la Norma CEI EN 50110-1

– Atti del seminario INAIL "La sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico" (Roma 11 marzo 2014)

 

Il Rischio Fulminazione, dovuto cioè alle scariche elettriche atmosferiche, in quanto caso specifico del Rischio Elettrico è contemplato nel Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro ma può essere anche inteso come rischio ambientale e dunque di interesse per la popolazione e l'Edilizia in genere.

In ambiente di lavoro, il Testo Unico all'art. 84 fa obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini. A tal fine va redatto un documento di Valutazione del rischio fulmini e, qualora il rischio sia riscontrato, va predisposto un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Ai sensi del DPR n.462/2001 e della Legge n.122/2010, all’INAIL è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione di tali impianti nei luoghi di lavoro. 

Le norme per la valutazione del rischio sono state emesse in seconda edizione nel 2013, e l'anno successivo sono state pubblicate delle novità normative che hanno un significativo impatto sugli adempimenti per essere in regola (abrogazione della guida CEI 81-3, emissione delle norme CEI 81-29 e CEI 81-30). Va soprattutto tenuto conto del fatto che il Rischio Fulminazione varia nel tempo a seconda del territorio e soprattutto a causa dei cambiamenti climatici: si raccomanda pertanto l'aggiornamento della Valutazione con periodicità almeno pari a quella di revisione dei valori di Ng (numero medio di fulmini a terra all’anno e al chilometro quadrato, reperibile al sito CEI, servizio ProDiscioè ad ogni nuova edizione della norma CEI EN 62305-2.

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RIFERIMENTI NORMATIVI:

– D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), Titolo III, Capo III, Artt.80, 84 e 86

– Norma CEI EN 62305-1:2013 “Principi generali
Indica i principi generali che sono alla base della protezione contro il fulmine di strutture, impianti e persone

– Norma CEI EN 62305-2:2013 “Valutazione del rischio
Si riferisce alla valutazione del rischio dovuto a fulmini a terra, ed ha lo scopo di fornire la procedura per la determinazione di detto rischio

– Norma CEI EN 62305-3:2013 “Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone
Definisce i requisiti per la protezione contro i fulmini contro i danni materiali e alle persone mediante un impianto di protezione

– Norma CEI EN 62305-4:2013 “Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture
Fornisce elementi sul progetto, l’installazione, la manutenzione e la verifica delle misure di protezione (SPM) per gli impianti interni elettrici ed elettronici per ridurre il rischio di danni permanenti dovuti all’impulso elettromagnetico (LEMP) associato al fulmine

Linee Guida:

– "Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Valutazione del rischio e verifiche", a cura di INAIL (2016)

– "Protezione contro i fulmini, valutazione del rischio", a cura di INAIL (2013)

– Guida CEI 81-29:2013 "Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305"

– Guida CEI 81-30:2013 "Protezione contro i fulmini  – Reti di localizzazione fulmini (LLS) – Linee guida per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di Ng di cui alla Norma CEI EN 62305-2"
[sarà presto sostituita dalla norma armonizzata EN 62858:2015 “Lightning density based on lightning location systems - General principles”]

– Guida CEI 81-2:2013 “Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini
[fornisce indicazioni per verificare le misure di protezione contro i fulmini adottate a seguito della valutazione del rischio]

Bibliografia:

– Atti del seminario INAIL "La sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico" (Roma 11 marzo 2014)

– Riccardo Tommasini e Giuseppe Bosisio: La protezione contro i fulmini nella nuova edizione della CEI EN 62305, su "Ambiente&Sicurezza" n.13/2014

– Giovanni Battista Lo Piparo e Vito Carrescia: Protezione contro le sovratensioni, Torino, TNE, 2002

– Peter Hasse: Overvoltage Protection of Low-Voltage Systems, Stevenage (UK), Institution of Engineering and Technology, 2nd ed. 2000 (ISBN 978-0852967812)

– Giovanni Battista Lo Piparo: Antenne & fulmini, Torino, TNE, 1998

 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Norma UNI EN ISO 24504:2016  "Ergonomia – Accessibilità del prodotto – Livelli di pressione sonora adeguati agli annunci di tipo vocale emessi in ambienti pubblici
Descrive i metodi per stabilire l’intervallo di valori di pressione sonora più appropriati per gli annunci di tipo vocale emessi in luoghi dove il rumore ambientale risulti inferiore a 80 dB. I metodi descritti nella norma sono basati sulle indicazioni della Guida n. 71, elaborata dall’ISO/IEC e tengono conto della possibile presenza di persone anziane con ridotte capacità uditive. 

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

* per i Lavoratori: 

– D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), AIlegato IV: "Requisiti dei luoghi di lavoro"

Linee Guida:

– Documento “Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro”, a cura del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro in collaborazione con ISPESL, 1 giugno 2006

  
 

* per l'Ambiente: 

– D.Min.Amb. 27/9/2017 "Criteri ambientali minimi [CAM] per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica
[si veda anche la pagina dedicata al sito Min.Amb.]

– D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio ...", Art. 134

– cfr. al sito CieloBuio.org

Legislazione Regionale:

– VENETO 

L.R. 07.08.2009, n. 17: Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici
[introduce i PICIL – Piani dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso]

– ALTRE REGIONI 

Bibliografia e software:

– Documentazione al sito CieloBuio.org

– Software al sito CieloBuio.org

 
 

* per l'Habitat: 

Bibliografia:

– Giuseppe Camerini, Impatto dell’illuminazione artificiale sugli organismi viventi, in: Biologia Ambientale, 28 (n. 1, 2014) [Review sull'Impatto dell’illuminazione artificiale sugli organismi viventi – fonte: CieloBuio.org]

 

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI:

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), Titolo VII: "Attrezzature munite di videoterminali", e Allegato XXXIV: "Videoterminali"

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

– D.Min.Amb. 11/10/2017 "Criteri ambientali minimi [CAM] per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (agg. del D.Min.Amb. 11/1/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi [CAM] per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili")
[I temi relativi all’efficienza energetica e all’acustica in edilizia sono concentrati nei punti: 2.3.1 diagnosi energetica, 2.3.2 prestazione energetica, 2.3.3 approvvigionamento energetico, 2.3.5.2 aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata, 2.3.5.3 dispositivi di protezione solare, 2.3.5.6 comfort acustico, 2.3.5.7 comfort termo-igrometrico, 2.4.2.9 isolanti termici ed acustici e 2.4.2.13 impianti di riscaldamento e condizionamento.
Si veda anche la pagina dedicata al sito Min.Amb.]

– Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"
* stabilisce i casi di obbligo di nomina dell'energy manager (EM)

– D.Lgs. n.115/2008 "Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici"

– D.Lgs. n.102/2014 "Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica"
* integrato dal D.Lgs. n.141/2016, che ha modificato gli articoli 2-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17.

– UNI 11339:2009 "Gestione dell'energia. Esperti in gestione dell'energia (EGE). Requisiti generali per la qualificazione"

– Norma UNI CEI 11352:2014 "Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti"

– UNI CEI/TR 11428:2011 "Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica"
* con l'Appendice "Identificazione, valutazione e presentazione delle raccomandazioni" descrive la figura del Responsabile Esecuzione Diagnosi Energetica (REDE)

– Norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso"

Normativa regionale:

Emilia Romagna

– Deliberazione di Giunta n. 967/2015
Delibera n. 1715/2016 
sulla Prestazione Energetica degli Edifici
* modifica la disciplina regionale sui requisiti minimi introducendo modifiche a:
alcune delle definizioni; la metodologia di calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili per le pompe di calore; l’integrazione da Fonti energetiche rinnovabili (Fer) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli stessi in edifici esistenti; l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

 

 

Per interpretazioni:

– Giuseppe Cafaro e Silvia Berri: Accumulo di energia elettrica: le varianti alle norme CEI 0-16 e 0-21, su "Ambiente&Sicurezza" n.13/2014

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI:

– D.M. 26/06/2015 attuativo della Legge n.90/2013

– Legge n.90/2013 

– D.P.R. n.75/2013 e ss.mm.

– Norme UNI serie 10349 "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici": 
- UNI 10349-1:2016 "Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie inclinata“ 
- UNI/TR 10349-2:2016 “Dati di progetto” 
- UNI 10349-3:2016: “Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici"

– Norme UNI TS serie 11300 "Prestazioni energetiche degli edifici
* specificano la metodologia di calcolo dell’indice di prestazione energetica globale dell’edificio
UNI/TS 11300-1:2014 "Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale
- UNI/TS 11300-2:2014 "Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali" 
- UNI/TS 11300-3:2010 "Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva
- UNI/TS 11300-4:2016 “Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria” 
UNI/TS 11300-5:2016 “Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili” 
- UNI/TS 11300-6:2016 “Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili

– Norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso
* specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia. 

 

Aggiornamento maggio 2014: Nuovi requisiti per i certificatori energetici in Emilia Romagna

– D.G.R. 7 aprile 2014 n.453 (in: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 119 del 23 aprile): uniforma i criteri di accreditamento dei soggetti certificatori energetici alle disposizioni nazionali: entro il 30 aprile la procedura di accreditamento supportata dal sistema informatico SACE sarà aggiornata con la previsione dei nuovi criteri:
* aggiornamento e integrazione dei titoli di studio 
* possibilità di accreditarsi automaticamente per alcune categorie di tecnici
* aggiornamento del percorso formativo 
* aggiornamento delle modalità di trasmissione 

 

Bibliografia:

Aggiornamento aprile 2016:
– Guida ANIT per l'Emilia Romagna: Regole per l’efficienza energetica degli edifici (edizione agg. aprile 2016)

 
 
 
Aggiornamenti giugno 2018:
– Entrata in vigore della Norma UNI 11711:2018 che definisce la figura dell'Igienista occupazionale (o Igienista industriale, che ne è sinonimo) tra le attività professionali non regolamentate in Ordini o Collegi (di cui alla Legge 4/2013 a seguito della quale era stata già definita, peraltro, anche la figura del Fisico professionista: vedi più avanti). Per l'Igienista occupazionale sussistono i due profili specialistici relativi (a) agli agenti chimici e biologici e (b) agli agenti fisici; in entrambi i casi sono previsti un “livello base” comune, un “livello esperto” e un “livello senior”. Nella Norma, elaborata dalla Commissione Sicurezza dell'UNI, vengono pertanto indicate le competenze, abilità e conoscenze nei tre livelli previsti e date indicazioni sui requisiti di accesso alla professione e al mantenimento delle competenze. La certificazione ed il registro nazionale degli Igienisti industriali sono curati dall'ente preposto, l'Istituto di Certificazione delle Figure della Prevenzione – ICFP.
– Approvazione (9/6/2018) del Regolamento della Federazione che disciplina le modalità operative per consentire agli Ordini dei Chimici e dei Fisici di procedere alla formazione dell’Albo professionale dei Chimici e dei Fisici ed alle relative iscrizioni.
Pubblicazione in G.U. del Decreto Min. Salute 23/3/2018 "Ordinamento della professione di chimico e fisico" attuativo della Legge 3/2018. Con esso, in via transitoria per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di fisico, i Consigli direttivi degli Ordini dei Chimici e dei Fisici provvedono ad accogliere domande di iscrizione con procedura semplificata per chi possiede determinati requisiti.
 
Aggiornamento gennaio 2018: Con il DdL Lorenzin (Legge 3/2018) viene istituita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.
 
Aggiornamento 2017: Soprattutto grazie all'impegno pluriennale di ANFeA – Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni – il 7 settembre 2017 è stata pubblicata ed è entrata in vigore la Norma UNI che regola la professione del Fisico.
ANFeA gestisce l'Elenco nazionale dei Fisici Professionisti secondo i dettami della Norma suddetta. Per far ciò la Associazione dispone di Certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001
in quanto Associazione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 4/2013 (art.5) sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi, essendo a sua volta iscritta nel relativo Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Il dott.ric. Andrea Martocchia, responsabile de
L'Agente Fisico, è iscritto all'Elenco nazionale dei Fisici Professionisti dal 14/12/2010 come numero 63, sez.A/c "Fisica per Ambiente, Territorio e Beni culturali", campo di occupazione prevalente: "Impatto e rischio ambientale da agenti fisici".

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

Legge n.4 del 14/1/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
* il testo PDF anche sul sito ANFeA
* L'Elenco del MISE delle Associazioni Professionali (anche PDF sul sito ANFeA)
*
Una sintesi nella Newsletter di ANFeA

Norma UNI 11683:2017 "Attività professionali non regolamentate - Fisico professionista - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"
* Il testo della Norma è acquisibile sul portale UNI. Un estratto di essa è consultabile sul sito ANFeA. Una sintesi nell'annuncio dato da ANFeA

Legge 11 gennaio 2018, n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" con cui viene istituita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
D.M. 23/3/2018
"Ordinamento della professione di chimico e fisico" attuativo della Legge 3/2018

Norma UNI 11711:2018 " Attività professionali non regolamentate - Igienista industriale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"

 

 

Altre nostre pagine su questo tema

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RIFERIMENTI NORMATIVI:

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro – AGGIORNAMENTO MAGGIO 2020)

Norma  UNI ISO 45001:2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso"

Sui DPI (Dispositivi di Protezione Individuale):
– Regolamento UE 2016/425 "sui dispositivi di protezione individuale..."
[armonizza le regolamentazioni sui DPI; con decorrenza al 21/4/2018, esso abroga il D.Lgs. n.475/1992 “Attuazione della direttiva n. 89/686/CEE (...) in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale”: infatti in quanto Regolamento il contenuto è obbligatorio per tutti gli Stati membri UE senza necessità di un recepimento. Il 21 ottobre 2016 entrano già in vigore alcuni articoli riguardanti gli organismi coinvolti. I vecchi DPI sono commercializzabili fino al 21/4/2019 e restano validamente certificati CE solo fino al 2023.]

 

Linee Guida:

– I cartoni animati formativi di
NAPO– EU-OSHA Project "OiRA" (Online interactive Risk Assessment)

– Piano di prevenzione dei rischi in imprese che effettuano attività di saldatura di acciai inox (ATS Brescia 2016)
si veda in particolare: Stefano Elmetti (ATS Brescia): Saldatura e rischi per la salute (presentazione 7/12/2016)

– Linee guida a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Piacenza, U.O. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro

n .01 – La collaborazione del medico competente nella valutazione dei rischi

n. 02 – Esposizione al rumore; il programma delle misure tecniche e organizzative

n. 03 – Esposizione a vibrazioni meccaniche; il programma delle misure tecniche e organizzative

n. 05 – Requisiti di conformità e valutazione del rischio nelle attrezzature

n. 07 – Sostanze pericolose; protezione da agenti chimici

n. 08 – Dispositivi di protezione individuale

n. 09 – Misurazione dell’esposizione e valutazione del rischio rumore

n. 10 – Dispositivi di protezione personale e sorveglianza sanitaria – Il programma di conservazione dell’udito

 

 

 

Vedi anche: Rischio Rumore

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– Norma UNI EN ISO 1683:2015 "Valori di riferimento preferiti per i livelli acustici e vibratori"

– Norma UNI/TR 11571:2015 "Acustica - Rassegna dei metodi per la valutazione del rumore da sorgenti fisse riportati in norme tecniche o in provvedimenti legislativi nazionali in relazione alla sua accettabilità
[Base documentale dei metodi per la valutazione del rumore da sorgenti fisse per l’accertamento della sua accettabilità riportati in norme tecniche o in provvedimenti legislativi vigenti]

 
 
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RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

– D.Lgs. n.42 del 17/02/2017: "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"
[modifica la Legge 447/1995 (Legge Quadro) e il D.Lgs. 194/2005 (sul rumore da grandi infrastrutture secondo la Direttiva END). In particolare: introduce la definizione di valore limite di immissione specifico; istituisce la Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico, che dovrà aggiornare i decreti attuativi previsti dalla Legge Quadro integrando la normativa con disposizioni in merito a: traffico in ambienti acquaticiimpianti di risalitaeliportispettacoli dal vivoimpianti eoliciattività motoristicheattività sportive rumorose (es. tiro a volo, armi da fuoco); ridefinisce la professione del Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA) includendola tra quelle non-ordinistiche disciplinate dalla Legge n.4/2013, fissando nuovi requisiti in merito al titolo di studio e ai corsi abilitanti, istituendo l'elenco unificato presso il Ministero dell'Ambiente e il Tavolo tecnico di coordinamento, imponendo l'aggiornamento professionale continuo, abrogando il D.P.C.M. del 31/3/1998. APPROFONDIMENTI]

– D.P.C.M. 16 aprile 1999, n.215: "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

– D.M.A. 16/03/1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"

– D.P.C.M. 14 novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

– Legge 26 Ottobre 1995, n.447: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico
[all'Art.8 regola l'obbligo di presentazione della documentazione acustica previsionale – DO.IM.A. e D.P.C.A.]

 

– Norma UNI ISO 1996-1:2016 "Acustica – Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale – Parte 1: Grandezze fondamentali e metodi di valutazione"  

[La norma è stata aggiornata nel suo contenuto tecnico in modo sostanziale essendo stati aggiunti o rivisti diversi punti e appendici. La norma definisce le grandezze fondamentali da usare per la descrizione del rumore in ambienti comunitari e descrive i metodi di valutazione di base. Specifica anche i metodi per valutare il rumore ambientale e fornisce una guida per prevedere la potenziale risposta al fastidio da parte di una collettività esposta per un lungo periodo a diverse tipologie di rumore ambientale. Le sorgenti sonore possono essere separate o combinate in vario modo. L’applicazione del metodo di previsione della risposta al fastidio è limitata alle aree residenziali e agli usi del territorio a lungo termine correlati. La norma non riporta i limiti per il rumore ambientale.] 

– Norma ISO 9613-2:1996: "Acoustic-attenuation of sound during propagation outdoors, part 2: general method of calculation"

 

Semplificazione documentale:

D.P.R. n.227 del 19/10/2011: "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese..."

si applica alle piccole e medie imprese (PMI) cioè alle categorie di imprese di cui all'Art.2 del D.M. Attività Produttive 18/4/2005 (le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione);
* prevede:
*** semplificazione in tema di DO.IM.A. [Capo III Articolo 4]:
[Comma 1] sono escluse dall'adempimento le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B ("attività a bassa rumorosità")
fatta eccezione per 
attività di carattere ricreativo che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
[Comma 2] in quest'ultimo caso, e negli altri casi, purché le emissioni di rumore siano conformi, si può ricorrere a dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei limiti di rumore individuati dal DPCM 14/11/97 (ZAC), eventualmente specificando che le nuove realizzazioni o modifiche non comportano l'introduzione di nuove sorgenti sonore né variazioni significative nell'impatto sonoro;
*** adempimenti telematici [Capo III Articolo 5]:
le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica al SUAP.

 

In contenziosi privatistici:

– Codice Civile, Art.844

[introduce il criterio di “normale tollerabilità” che nella prassi giurisprudenziale si traduce nel limite differenziale generalizzato di 3 dB] 

– Corte di Cassazione Civile Sez. 1^ 12/07/2016 (Ud. 10/05/2016) Sentenza n.14180 "RUMORE - INQUINAMENTO ACUSTICO - Superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni acustiche - Diritto alla salute - Realizzazione della barriera antirumore - Art. 844 cod. civ. - Art. 32 cost. e 2043 cod. civ.- DANNO AMBIENTALE - Immissioni recanti pregiudizio alla salute umana e all'ambiente - Artt.115, 167, 374, 669-octies e 700 cod. proc. civ..

[conferma la condanna del gestore di un tratto autostradale, cui era stata imposta la costruzione di una barriera fonoassorbente per preservare la qualità della vita di quanti abitavano in un appartamento ubicato in prossimità del percorso]

 
 

Sulle componenti tonali penalizzabili o meno:

Il D.M.A. 16/03/1998 contiene un riferimento erroneo alla norma "ISO 266:1987", da leggersi in realtà come:

– Norma ISO 226:1987: Acoustics - Normal equal-loudness level contours

della quale esiste un aggiornamento risalente al 2003. Quest'ultimo è stato contestato scientificamente 
– Parmanen, J., Some Reasons to Revise the International Standard ISO 226:2003: Acoustics—Normal Equal-Loudness-Level ContoursOpen Journal of Acoustics, Vol. 2 No. 4, 2012, pp. 143-149. doi: 10.4236/oja.2012.24016 –
e contiene aspetti critici dal punto di vista della valutazione del disturbo: le isofoniche alle basse frequenze si innalzano anche di 10 dB rendendo non più penalizzabili molte componenti tonali.

In merito si consigliano le seguenti letture: 

– Armani, A., Riconoscimento delle componenti tonali in conformità al DM 16-03-98, su Spectra.it (2013) 
– Novo, M., Novo, S., Donzellini, M., Pacini, F., Ferrari, F., La tonale dannata, su Acustica.it (2007) 
– Pagina Wikipedia Diagramma di uguale intensità sonora 
– Discussione su LinkedIn

 

Sul rumore a bassa frequenza (ad es. da impianti eolici):

– Académie Nationale de Médicine: "Nuisances sanitaires des eoliennes terrestres" (2017)

– Jerry L. Punch and Richard R. James: "Wind Turbine Noise and Human Health: A Four-Decade History of Evidence that Wind Turbines Pose Risks" (October 2016)

– Norma DIN 45680:1997 (e progetti successivi) "Messung und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen"
* la norma è soggetta da anni a intesa discussione e progetti di riedizione, cfr. ad es. al sito Müller-BBM GmbH

 

Sul criterio differenziale:

– Callegari A., Poli M., L'attività di vigilanza sul rumore e l'applicazione del criterio differenziale a tutela del cittadino disturbato, in Rivista Italiana di Acustica Vol. 44 (2020), N.3-4, pp. 44-53

– Circolare del Ministero dell'Ambiente del 06/09/2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali (GU n. 217 del 15-9-2004) 

– Sentenza TAR Veneto 10/02/2010 , n. 351
[il doppio limite posto dall’art. 4 del DPCM 14 novembre 1997 (limite assoluto e limite differenziale), in forza dell'articolo 8, comma 1 può trovare applicazione solo dopo che il Comune abbia effettuato la zonizzazione acustica]

– Sentenza TAR Umbria 13/3/2013, n.164
[Area classificata dal vigente PRG come area a destinazione produttiva – Assenza di zonizzazione acustica – Rilievo della pianificazione urbanistica a fini acustici – Possibilità di qualificare l’area come “zona esclusivamente industriale” – D.P.C.M. 1 marzo 1991 – Esclusione dal limite differenziale]

 

 

Sugli impianti a ciclo continuo:

– D.M. 11.12.1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

 

Sulle attività motoristiche:

– D.P.R. del 3/4/2001 n.304: Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche

 

Sul rumore infrastrutturale di macro-aree:

– D.Lgs. 19 agosto 2005, n.194: Attuazione della Direttiva 2002/49/CE [European Noise Directive – END] relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
[Definizione dei metodi e obiettivi della mappatura acustica strategica]

– Direttiva 2015/996/CEMetodi comuni per la determinazione del rumore a norma della Direttiva 2002/49/CE
[Di particolare interesse l'Allegato "
METODI DI DETERMINAZIONE DEI DESCRITTORI ACUSTICI" che sostituisce l'Allegato II della Direttiva 2002/49/CE adeguando i metodi di valutazione di veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all'aperto e attrezzature industriali, macchinari mobili – altre info]

 

Legislazione Regionale e Linee Guida:

 

Alla pagina di ISPRA Agenti Fisici sono disponibili le seguenti Linee Guida ISPRA in materia di Rumore Ambientale: 

– Efficacia dei piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto lineari;

– Linee guida per il monitoraggio del rumore derivante da infrastrutture stradali;

– Linee guida per il controllo e il monitoraggio acustico ai fini delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni VIA;

– Linee Guida per il monitoraggio del rumore derivante dai cantieri di grandi opere;

– Linee guida per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio acustico aeroportuale;

– Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell’impatto acustico degli impianti eolici. 

 

* EMILIA-ROMAGNA

L.R. 09.05.2001, n.15: Disposizioni in materia di inquinamento acustico

D.G.R. 14.04.2004, n.673: Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico

* FRIULI - VENEZIA GIULIA

L.R. 18.6.2007, n.16: Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico 

* LIGURIA

D.G.R. 28.05.1999, n.534

* LAZIO

L.R. 30.08.2001, n.18: Disposizioni in materia di inquinamento acustico

D.G.R. n.663/2007: Individuazione dell’agglomerato di Roma e dell’Autorità competente ai fini degli adempimenti previsti dal D.lgs. 19 agosto 2005 n. 194 in materia di determinazione e gestione del rumore ambientale

* LOMBARDIA

L.R. 10.08.2001, n.13: Norme in materia di inquinamento acustico

D.G.R. 08.03.2002 n.VII/8313: Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico

D.G.R. 10.01.2014 n.X/1217: Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313

L.R. n.11/2020: Legge di semplificazione 2020 
introduce alcune variazioni alla L.R.13/2001 in particolare modificando l’art.7 “Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne”

* PIEMONTE

L.R. 20.10.2000 n.52 (vigente dal 12.04.2013): Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

D.G.R. 14.02.2005 n.46-14762: Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico 

D.G.R. 02.02.2004 n. 9-11616: Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico 

* TOSCANA 

L.R. 1.12.1998, n.89: Norme in materia di inquinamento acustico 
Regolamento 7 luglio 2014, n. 38/R: Modifiche al regolamento regionale di attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

* VENETO 

L.R. n.21/1999: Norme in materia di inquinamento acustico 

L.R. n.11/2001: Linee Guida per la elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico (D.D.G. ARPAV n.3/2008: Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della Documentazione in materia di Impatto Acustico e Linee Guida per la Elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico)

* ALTRE REGIONI:

In costruzione... Si veda anche al sito ANIT

 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

– Norma UNI/TS 11659-1:2016 "Acustica – Misure di mitigazione sonora – Parte 1: Generalità"
[tratta gli aspetti tecnici e procedurali relativi alla valutazione dei costi, dell’efficacia e dell’efficienza delle misure di mitigazione applicabili alle infrastrutture di trasporto e di definire modalità tecniche operative per l’individuazione delle strategie o soluzioni di maggiore efficacia ed efficienza.]

 

 

Per il traffico veicolare:

– D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447"

Linee Guida:

– Linee guida per il controllo e il monitoraggio acustico ai fini delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni VIA (ISPRA 2013)

– Linee guida per il monitoraggio del rumore derivante da infrastrutture stradali (ISPRA 2013)

– Linee guida per la predisposizione e la verifica dell’efficacia dei piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto lineari (ISPRA 2013)

Per interpretazioni:

Con Sentenza n. 01370/2015 del 29/10/2015 la quarta sezione del Consiglio di Stato si è espressa sulla legittimità della richiesta da parte del Comune di Torino di un onere acustico aggiuntivo per il rilascio del permesso di costruire di un nuovo edificio residenziale in un’area urbana caratterizzata da rumore stradale eccedente i limiti vigenti (superiore ai valori limite assoluti di immissione di 65/55 dBA diurni/notturni fissati dal Comune in attuazione del D.P.R. 142/04). In particolare il Comune, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Comunale per a Tutela dall’Inquinamento Acustico, ha chiesto il pagamento dell’importo di euro 26.620,00 a compensazione delle spese da sostenere per gli interventi di mitigazione del rumore stradale resi necessari dalla nuova edificazione. SCARICA LA SENTENZA (fonte: AIA)

 

Per il traffico ferroviario:

– D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"

Linee Guida:

– Linee guida per il controllo e il monitoraggio acustico ai fini delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni VIA (ISPRA 2013)

– Linee guida per la predisposizione e la verifica dell’efficacia dei piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto lineari (ISPRA 2013)

 

Per il rumore aeroportuale:

– D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"

– D.M.A. 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"

Linee Guida:

– Linee guida per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio acustico aeroportuale (ISPRA 2013)

– Linee guida per il controllo e il monitoraggio acustico ai fini delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni VIA (ISPRA 2013)

Per interpretazioni:

* E' entrato in vigore il Regolamento Europeo n. 598/2014 che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative per il contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione e che abroga la direttiva 2002/30/CE. Il regolamento si applica soltanto agli aeroporti con un traffico civile superiore a 50 000 movimenti all’anno, laddove sia stato constatato un problema di inquinamento acustico, e stabilisce procedure da seguire per contenere le immissioni sonore e ridurre il numero delle persone esposte al rumore secondo il principio dell’approccio equilibrato. Per maggiori informazioni e ulteriori approfondimenti SCARICA IL REGOLAMENTO (fonte: AIA)
* Con la Sentenza n. 10119/2014 il TAR del Lazio ha annullato il DPR 476/99 relativo alla regolamentazione dei voli notturni. I Giudici hanno ritenuto che la previsione del divieto debba essere circoscritta e differenziata in considerazione delle singole situazioni di effettivo inquinamento acustico e di effettivo danno o pericolo per la salute. Per maggiori informazioni SCARICA LA SENTENZA (fonte: AIA)
* Con la Sentenza n. 907/2016 il Consiglio di Stato ha respinto la Sentenza n. 10759/2014 del TAR del Lazio (SCARICA) ribadendo così le disposizioni del DPR 496/97. L’annullamento del DPR 496/97 aveva provvisoriamente determinato un vuoto normativo nella gestione del rumore aeroportuale. Per maggiori informazioni  SCARICA LA SENTENZA DEL CdS (fonte: AIA)

 

Per il traffico marittimo:

* Sussiste tuttora una lacuna normativa relativa alle infrastrutture del trasporto marittimo: non è stato dato pienamente seguito a quanto previsto dalla Legge Quadro, art.11 comma 1, laddove si stabiliva che entro un anno si sarebbero dovuti emettere i regolamenti di esecuzione e quindi anche il regolamento relativo alla disciplina dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico marittimo.

 
 
L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la progettazione di barriere e bonifiche acustiche: contattateci liberamente e senza impegno!
 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– Serie UNI EN ISO 11690 "Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario"

- Parte 1:1998 "Strategie per il controllo del rumore"

- Parte 2:1999 "Provvedimenti per il controllo del rumore"

- Parte 3:2000 "Propagazione del suono e previsione del rumore in ambienti di lavoro"

– Norma UNI 11347:2015 "Acustica. Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro" (P.A.R.E.)
* Revisione del rapporto tecnico UNI/TR 11347:2010 che, dopo un periodo di sperimentazione di alcuni anni, si è trasformato in norma.

– Norma UNI EN ISO 15667:2002 "Linee guida per la riduzione del rumore mediante cabine e cappottature"

 

Linee guida:

– "Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro", a cura di INAIL (2013)
Il Manuale, approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, costituisce lo stato dell'arte italiano in materia di controllo del rumore tramite gli interventi di prevenzione tecnica primari e secondari e, in sinergia alla recente Norma UNI/TR 11347, costituisce un sopporto metodologico e operativo per gli adempimenti previsti dal capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 volti all'eliminazione o la riduzione al minimo del rischio rumore sulla base dell'attuale stato dell'arte della tecnologia.

 

Bibliografia:

– Carlo Costantini, Diego Annesi, Paolo Foti: "Isolamento Acustico degli Edifici (Materiali - Progettazione - Collaudi)", Ediz. Legislazione Tecnica (ISBN: 978-88-6219-148-7)

 
L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione di verifiche dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici e studi di Acustica degli Ambienti ordinari e delle Sale per il pubblico (riverbero, intelligibilità del parlato): contattateci liberamente e senza impegno!
 
  

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– D.Min.Amb. 11/10/2017 "Criteri ambientali minimi [CAM] per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (agg. del D.Min.Amb. 11/1/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi [CAM] per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili") 
[introduce specifici valori dei requisiti acustici passivi da rispettare nell’«affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» (allegato 2 punto 2.3.5.6), adeguando i criteri individuati dal DPCM 05/12/1997 in relazione allo stato dell’arte degli standard di buona tecnica in materia. In particolare: 
* richiede che i valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio corrispondano almeno a quelli della classe II ai sensi della norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 Appendice A della stessa norma e devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B.
* Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532.
* I descrittori acustici da utilizzare sono quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari, ed almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l'acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11532.
* Gli isolanti acustici devono rispondere ai criteri indicati nel par.2.4.2.9.
* Verifica: il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, conseguendo dapprima un progetto acustico e poi una relazione di conformità redatta tramite misure acustiche in opera, che attestino il raggiungimento della classe acustica prevista dal criterio e i valori dei descrittori acustici di riferimento ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444, UNI 11532.
Si vedano anche la guida ANIT, l'approfondimento sul sito ANIT e 
la pagina dedicata al sito Min.Amb.]

 

Bibliografia:

– Massimo Guazzetti: Acustica edilizia e rumore ambientale. Hoepli, 2015

 

Vedi anche: Classificazione acustica degli edifici

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– Norma UNI EN ISO 3382: "Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti"

Parte 1:2009: "Sale da spettacolo"

Parte 2:2008: "Tempo di riverberazione negli ambienti ordinari"
[con Errata corrige EC 1-2010 UNI EN ISO 3382-2:2008]

Parte 3:2012: "Open space"

– Norma UNI 11532: "Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche di valutazione"

Parte 1:2018"Requisiti generali"
* sostituisce la UNI 11532:2014
*
 Errata Corrige: EC 1-2018 UNI 11532-1:2018
*
 
Si applica ai settori: 1) scolastico – comunicativo/collettivo – collettivo – piccole sale conferenze e/o polifunzionali 2) sanitario 3) ristorazione 4) terziario 5) sportivo 6) museale – fieristico – espositivo
NON si applica ai settori: – grandi sale, teatri, luoghi di culto – sale di registrazione, regia e missaggio audiovisivo
NON riporta i valori di riferimento per T60 (rimanda per questo alle altre parti della Norma, non tutte pubblicate)
NON riporta i metodi di determinazione previsionale di T60 (rimanda per questo alla UNI EN 12354-6)
Riporta i metodi di determinazione previsionale dello STI

Parte 2:2020: "Settore scolastico"
* definisce i descrittori acustici per il settore (1) della Parte 1: scolastico – comunicativo/collettivo – collettivo – piccole sale conferenze e/o polifunzionali
* individua tempo di riverbero (T), Speech Transmission Index (STI), chiarezza (C50) e rumore degli impianti; specifica come effettuare le verifiche in opera considerando l’incertezza di misura; nelle Appendici vengono analizzati aspetti quali il corretto posizionamento dei materiali fonoassorbenti, le proprietà acustiche dei materiali e casi di studio (fonte ANIT)

– Norma CEI EN 60268-16: "Sound system equipment – Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index

[definizione di STI] 

 

Interpretazioni e note: 

– Nell'ambito del D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", che ha recepito le indicazioni del D.M. 18/12/1975 "Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica", per gli ambienti scolastici di dimensioni inferiori a 500 m3 sono prescritti valori del tempo di riverbero nell'intervallo di frequenza 1000 Hz – 2000 Hz non superiori a 0,8 s; per ambienti di dimensioni comprese tra  500 m3 e 1000 m3 i valori del tempo di riverbero nell'intervallo di frequenza 1000 Hz – 2000 Hz non devono superare 1 s.

 

Bibliografia: 

– Angelo Lombardo: "Un algoritmo per il progetto e l’ottimizzazione acustica delle aule scolastiche", Rivista Italiana di Acustica Vol.44 n.1-2 (2020) 

Abstract – In questo lavoro è stato sviluppato uno strumento a supporto dei professionisti nell’individuazione delle migliori soluzioni per l'allestimento acustico di un’aula scolastica. Trattasi di un algoritmo che traspone le indicazioni della norma UNI 11532-2:2020 e determina i descrittori acustici dell’aula sia dalle formule dell’acustica statistica che dalle simulazioni dell’acustica geometrica (GA). L’algoritmo è utilizzato, poi, per studiare l’applicabilità dell'ottimizzazione multi-obiettivo al progetto acustico delle aule al fine di massimizzare le prestazioni acustiche soddisfacendo al contempo i criteri contrastanti di mantenimento dei costi di progettazione/rinnovamento acustico.
 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– D.P.C.M. 5/12/1997: "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

 

Norma UNI 8199:2016 "Acustica in edilizia – Collaudo acustico di impianti a servizio di unità immobiliari – Linee guida contrattuali e modalità di misurazione all’interno degli ambienti serviti"
[definisce le linee guida contrattuali per la verifica dei livelli di pressione sonora, indotti da impianti tecnici e componenti tecnologici di impianto a funzionamento continuo e discontinuo, esclusivamente negli ambienti serviti dagli stessi. Descrive inoltre le procedure di misurazione del livello di pressione sonora e di caratterizzazione acustica degli ambienti serviti ai fini della verifica dei riferimenti contrattuali. I metodi di misura si applicano agli impianti a funzionamento continuo e/o discontinuo il cui ciclo operativo di riferimento è definito in sede contrattuale ovvero, in mancanza di questi riferimenti, è descritto nell’appendice B della UNI EN ISO 16032.]

– Norma UNI EN ISO 10052:2010 "Acustica - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti - Metodo di controllo"

* "...I valori ottenuti dal metodo indicato nella norma per l isolamento acustico e il rumore da calpestio sono espressi in banda di ottava e possono essere convertiti in indice di valutazione secondo la UNI EN ISO 717-1 e la UNI EN ISO 717-2. Per gli impianti, i valori ottenuti sono espressi direttamente in livelli di pressione sonora ponderati A e C."

– Norma UNI/TR 11175:2005 "Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale"

– Norma UNI 11296:2018 "Acustica in edilizia – Posa in opera di serramenti e altri componenti di facciata – Criteri finalizzati all’ottimizzazione dell’isolamento acustico di facciata dal rumore esterno"

– Norma UNI 11572:2015 "Acustica – Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate"
[Specifica due serie di metodi per la misurazione dell’isolamento al rumore aereo, rispettivamente di elementi di facciata e di intere facciate, denominati metodi degli elementi e metodi  globali.
Ricalca la UNI EN ISO 140-5, che era stata erroneamente ritirata a seguito della pubblicazione della UNI EN ISO 16283-1, sanando il “temporaneo vuoto normativo”. Evidentemente la norma verrà ritirata appena verrà pubblicato il seguito della 16283.]

– Serie UNI EN 12354:2017 "Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti"
[per il calcolo previsionale dei parametri rilevanti nell'acustica degli interni]

- Parte 1 "Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti"
- Parte 2 "Isolamento acustico al calpestio tra ambienti"
- Parte 3 "Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea"
- Parte 4 "Trasmissione del rumore interno all'esterno"
- Parte 5 "Livelli sonori dovuti agli impianti tecnici"
- Parte 6 "Assorbimento acustico in ambienti chiusi"

– Norma UNI EN ISO 16032:2005 "Acustica - Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici - Metodo tecnico progettuale

– Serie UNI EN ISO 16283: "Acustica - Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio"

- Parte 1:2014 "Isolamento acustico per via aerea"
* sostituisce: UNI EN ISO 140-5:2000; UNI EN ISO 140-4:2000; UNI EN ISO 140-7:2000; UNI EN ISO 140-14:2004; UNI EN ISO 717-1
per camere nell’intervallo da 10 m3 a 250 m3 nel campo di frequenza da 50 Hz a 5 000 Hz
Visual Guide: How to measure acoustic insulation : New ISO 16283-1 [PDF – source: NoiseLab]
* Discussione: UNI EN ISO 16283-1 e mancanza di V/7.5

- Parte 2:2018 "Isolamento dal rumore di calpestio"
* modificata nel 2018 nel punto 7.3.2 in modo che la scelta delle posizioni del microfono si applichi a qualsiasi sorgente di calpestio
* per camere nell’intervallo da 10 m3 a 250 m3 nel campo di frequenza da 50 Hz a 5 000 Hz
Il documento descrive, oltre alle tecniche di misura per rilevare i parametri “tradizionali” con sorgente normalizzata di rumore da calpestio, anche una nuova procedura per determinare il descrittore livello massimo standardizzato di rumore impattivo (L’i,Fmax,V,T) utilizzando come sorgente una palla in gomma

- Parte 3:2016 "Isolamento acustico di facciata
* per camere nell’intervallo da 10 m3 a 250 m3 nel campo di frequenza da 50 Hz a 5 000 Hz
* L’isolamento acustico per via aerea misurata è dipendente dalla frequenza e può essere convertito in un indice di valutazione per caratterizzare la prestazione acustica utilizzando la Parte 1


per la Classificazione acustica:

Vai alla pagina dedicata

 

per interpretazioni:

– I requisiti acustici passivi sono applicabili solo:
* tra unità immobiliari diverse (no vani scala / parti comuni);
* a realizzazioni la cui concessione edilizia data posteriormente al 20/2/1998.

– La Circolare del Min. Ambiente del 1/9/1998 prot. n. 3632/SIAR/98 afferma che “il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 è sicuramente da applicare per gli edifici di nuova costruzione e per la ristrutturazione di edifici esistenti. Per ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, il rifacimento delle facciate esterne, verniciatura esclusa”.

– La Circolare del Min. Ambiente del 9/3/1999 ha chiarito che i requisiti acustici passivi sono applicabili (a) agli edifici oggetto di nuova concessione edilizia (b) ai nuovi impianti tecnologici (c) alle ristrutturazioni totali di edifici esistenti.

– Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 12/2014 ha confermato l'applicabilità dei requisiti acustici passivi degli edifici in caso di ristrutturazioni qualsivoglia di edifici esistenti, vale a dire nel caso di rifacimento anche parziale di impianti tecnologici di particolare rumorosità, quali quelli previsti per gli impianti di riscaldamento/condizionamento, o impianti per laboratori eccetera, mentre non vanno seguite le prescrizioni del D.P.C.M. 5/12/1997 nel caso di semplice tinteggiatura e restauro parziale delle pareti e/o intonaci. Esso ha anche precisato l'interpretazione da adottare nel caso di edifici ad uso promiscuo. [Scarica il parere dal sito Omniacustica]
Lo stesso Consiglio ha ribadito il concetto in un parere espresso per la Università degli Studi di Roma "La Sapienza", esplicitando che "il rispetto ed il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi, devono essere applicate anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come desumibile dal decreto stesso.” [Leggi il commento di L. Barbaresi o scarica il parere dal sito AIA]

– Francesca Di Nocco: La nuova normativa ISO 12354 per la previsione dell’isolamento acustico degli edifici – The new ISO 12354 for the estimation of acoustic performance of buildings, Rivista Italiana di Acustica 41/1-2 (2017)

 

Linee Guida:

– GUIDA ANIT Requisiti acustici passivi e classificazione acustica degli edifici (aggiornata a maggio 2017)

Linee guida per l'effettuazione dei controlli e FAQ della Regione Toscana

 

 

Normativa regionale: 

– LOMBARDIA

D.D.S. n.2018 del 19.02.2020 – aggiornamento della “modulistica edilizia unificata e standardizzata”
– obbliga a indicare se l’intervento edilizio è soggetto o meno all’osservanza dei requisiti acustici passivi;
– in caso positivo il Progettista o il Direttore dei Lavori o il Tecnico Competente in Acustica devono allegare una “Attestazione di conformità”;
– obbliga ad attestare la conformità delle opere al progetto. 

L.R. n.11/2020: Legge di semplificazione 2020
– introduce alcune variazioni alla L.R.13/2001 in particolare modificando l’art.7 “Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne” con la cancellazione di ogni riferimento alla “fase sperimentale” e la specifica “con deliberazione della Giunta regionale sono adottate linee guida, […] per promuovere l’applicazione uniforme delle attività di verifica del rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne”. Ora la legge regionale di fatto indica che i progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto dei requisiti acustici del DPCM 5-12-1997. (fonte ANIT

– TOSCANA

Delibera di Giunta Regionale n.1018 del 25-09-2017 "Linee guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici" e modulistica collegata

– ALTRE REGIONI

In costruzione... Si veda anche al sito ANIT

 

 

L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la determinazione della potenza sonora di singole sorgenti: contattateci liberamente e senza impegno!
 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

– Direttiva 2006/42/CE “Nuova Direttiva Macchine”, punto 1.5.8. “Rumore”

– D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 (recepisce la "Nuova Direttiva Macchine”)
spec. Art.1.7.4.2 “Contenuto delle istruzioni

– Norme serie ISO 3740 (per la determinazione della potenza sonora di singola sorgente) e spec.:
ISO 3741 e ISO 3742 (misure in camera riverberante)
ISO 3743 (misure in camera semiriverberante)
ISO 3745 (misure in camera semi/anecoica)
ISO 3744 (misure all'aperto per sorgente <15m)
ISO 3746 e ISO 3747  (misure all'aperto per sorgente qualsiasi)

- Norma UNI EN ISO 9295:2015 "Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora ad alta frequenza emesso dalle macchine e apparecchiature
[specifica quattro metodi per frequenze tra 11,2 kHz e 22,4 kHz, complementari ai metodi descritti nella UNI EN ISO 3741 e UNI EN ISO 3744, tre basati sulla tecnica della camera riverberante, il quarto con uso di un campo libero su un piano riflettente]

- Norme serie ISO 9614 (per la determinazione della potenza sonora tramite intensimetria)

- Norma UNI/TR 11727:2018 "Acustica – Indicazioni operative per la redazione delle informazioni sulle emissioni acustiche delle macchine"
[fornisce anche un formato per facilitare i fabbricanti delle macchine a riportare nel manuale d’uso del proprio prodotto informazioni in conformità alla legislazione vigente; si applica alle macchine soggette alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla Direttiva 2000/14/CE per quelle destinate a funzionare all’aperto.

 

Macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto:

– D.M.A. del 25 gennaio 2018 (definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale di cui al DLgs. 262/2002)

D.Lgs. n.41 del 17/02/2017: "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008"
[modifica il D.Lgs. 262/2002 sulla certificazione della potenza sonora garantita di (determinate categorie di) macchine destinate a funzionare all’aperto. APPROFONDIMENTI]

– D.M.A. del 26 aprile 2013 (organismi demandati alla valutazione di conformità dell'emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto)

– Direttiva 2006/42/CE (macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto)

– D.Lgs. n. 262 del 4 settembre 2002: "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
[modificato dal D.Lgs. 41/2017 e dal D.M.A. 25/1/2018]

 

Altri apparecchi e veicoli:

– D.M. 31/5/2001 (trattori agricoli o forestali a ruote)

– D.M. 13/4/2000 (scappamento dei veicoli a motore)

– D. Lgs. n.134/1992 (apparecchi domestici)

– D. Lgs. n.135/1992 (escavatori  idraulici, a funi, apripista, pale caricatrici e caricatori-escavatori, ovvero "macchine di movimento-terra") 

– D. Lgs. n.137/1992 (gru a  torre  utilizzate  per  compiere  lavori  nei  cantieri industriali ed edili)

– D.M. n.588/1987 (altre macchine e attrezzature per le quali è previsto l'obbligo di certificazione acustica) 

 

Banche dati:

– Banca dati schede di potenza sonora  sul sito F.S.C. (ex C.P.T.) Torino

– valori di potenza sonora sono tabulati anche nella Banca Dati Rumore PAF