L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione di Valutazioni dei Rischi da Agenti Fisici: contattateci liberamente e senza impegno!

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

* per i Lavoratori ("sicurezza"):

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), Titolo VIII

Linee Guida:

- Documento "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL e ISS (Rev.03 13/02/2014)

 

* per l'Ambiente ("impatto"):

– ... in costruzione ...

 
 

* per l'Habitat (incidenza):

– ... in costruzione ...
 
 
L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione della Valutazione del Rischio Rumore ("fonometrie") e di Valutazioni di Rumore Ambientale ("impatto" e/o "clima acustico"): contattateci liberamente e senza impegno!
 

Vedi anche: Acustica

Altre nostre pagine su questo tema

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

* per i Lavoratori:

Regolamento UE 2016/425 "sui dispositivi di protezione individuale..."
[armonizza le regolamentazioni sui DPI; con decorrenza al 21/4/2018, esso abroga il D.Lgs. n.475/1992 “Attuazione della direttiva n. 89/686/CEE (...) in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale”: infatti in quanto Regolamento il contenuto è obbligatorio per tutti gli Stati membri UE senza necessità di un recepimento. Il 21 ottobre 2016 entrano già in vigore alcuni articoli riguardanti gli organismi coinvolti. Per quanto riguarda i DPI-u, essi diventano DPI di categoria III (dispositivi di progettazione complessa per rischi gravi certificati da organismo di controllo autorizzato e notificato e controllati nella produzione). I vecchi DPI sono commercializzabili fino al 21/4/2019 e restano validamente certificati CE solo fino al 2023.]

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), Titolo VIII, Capo II

– Norma UNI-EN 458:2016: “Protettori dell’udito – Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione – Documento guida
[questo documento-guida europeo nella versione 2016
* fornisce indicazioni pratiche per migliorare l’indossamento dei DPI-u (App.F);
* introduce i fit test per la verifica dell'efficienza e la scelta degli otoprotettori, che possono essere FAES+FMIRE (verifica oggettiva con microfoni in e out) oppure REAT (verifica soggettiva tipo audiometria); tali test non sono peraltro un obbligo per il DDL (App.G);
* definisce le varie “Tipologie di rumori” tramite schemi che raffigurano la relazione tra SPL e tempo: rumore continuo, fluttuante, intermittente o ripetitivo nel breve termine e impulsivo.]

– Norma UNI 9432:2011: “Acustica – Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro

– Norma UNI 9612:2011: “Acustica - Determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro. Metodo tecnico progettuale

Linee Guida:

– Manuale SUVA (ente assicurativo elvetico) "Rumore pericoloso per l'udito sul posto di lavoro / Gehörgefährdender Lärm am Arbeitsplatz", a cura di SUVA (ente assicurativo elvetico – rev. 2015)

– "La Valutazione del Rischio Rumore", a cura di INAIL (2015)

– "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e ISS (Rev.03 13/02/2014) 

– "Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro", a cura di INAIL (2013)
Maggiori informazioni su questo documento e sui P.A.R.E. (Piani Aziendali di Riduzione delle Esposizioni) alla nostra voce Acustica: Bonifiche.

– Linee guida a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Piacenza, U.O. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro

n. 02 – Esposizione al rumore; il programma delle misure tecniche e organizzative

n. 09 – Misurazione dell’esposizione e valutazione del rischio rumore

n. 10 – Dispositivi di protezione personale e sorveglianza sanitaria – Il programma di conservazione dell’udito

– "Linee guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro", a cura di ISPESL (2005)

Banche dati:

# solo per valutazioni previsionali o qualora il LAeq_8h risulti inferiore ad 80 dBA, e quindi non sia previsto l’obbligo di misurazioni strumentali ! #

Banca Dati Rumore PAF (validata secondo il disposto dell’art. 190, comma 5 bis del D.Lgs. 81/2008)

– Banca Dati Rumore Cantieri F.S.C. (ex C.P.T.) Torino (validata secondo il disposto dell’art. 190, comma 5 bis del D.Lgs. 81/2008) – sullo stesso sito si veda anche la Banca dati schede di potenza sonora  

– Banca Dati Rumore Cantieri INAIL e CFS Avellino

 

* per l'Ambiente: 

Vedi: Acustica Ambientale

 

 * per l'Habitat:

Bibliografia:

– University of Bristol's Research Project on The Effects of Noise on Biodiversity

– Baldaccini N.E.., Effetti dei rumori antropogenici e degli infrasuoni sul comportamento e l’ecologia degli uccelli - The effect of anthropogenic noise and infrasound on bird’s behaviour and ecology, in: Rivista Italiana di Acustica, Vol. 39 N° 3/2015, pp. 69–89.

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– UNI ISO 29821-2:2016 "Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Ultrasuoni – Parte 2: Procedure e validazione"

[La norma fornisce una guida per il monitoraggio dello stato e la diagnostica delle macchine usando le misurazioni degli ultrasuoni trasmessi sia attraverso l’aria sia per via strutturale (“AeSB ultrasound”); delinea i metodi e i requisiti per effettuare l’esame ad ultrasuoni delle macchine, comprese le raccomandazioni di sicurezza e le fonti di errore, fornisce informazioni relative alla interpretazione dei dati, ai criteri di valutazione e alla registrazione.]

Linee Guida:

– Documento "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL e ISS (Rev.03 13/02/2014)

 
L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione della Valutazione del Rischio Vibrazioni: contattateci liberamente e senza impegno!
 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), Titolo VIII, Capo III

– Norma UNI 11568:2015 "Vibrazioni – Strumentazione e analisi per la misura delle vibrazioni – Strumentazione di misura
* Fornisce indicazioni di carattere generale al fine di specificare gli aspetti metrologici, metodologici e strumentali per la misurazione e l’analisi delle vibrazioni. Essa considera tutti gli strumenti e i metodi per la misura delle vibrazioni, con esclusione di quelli inquadrati in norme specifiche o disposizioni di legge.

Per le vibrazioni mano-braccio (HAV):

– Norma UNI ISO/TR 18570:2018 "Misurazione e valutazione dell'esposizione umana alla vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio - Metodo supplementare per valutare il rischio di lesione vascolare"
* Si veda l'articolo dedicato, con Fonti bibliografiche, sul nostro sito.

– Norma UNI EN ISO 5349 "Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano"

– Parte 1:2014 "Requisiti generali
* per la misurazione e la registrazione dell'esposizione alle vibrazioni trasmesse alla mano su tre assi ortogonali. Essa definisce la ponderazione in frequenza e i filtri di limitazione di banda per consentire un confronto uniforme delle misurazioni. I valori ottenuti possono essere utilizzati per prevedere effetti avversi della vibrazione trasmessa alla mano nell'intervallo di frequenza nelle bande di ottava da 8 Hz a 1 000 Hz.

– Parte 2:2016 "Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro"
* aggiornata nei riferimenti normativi (punto 2) e sostituisce alcuni punti come quello sull’ampiezza delle vibrazioni (6.1.2.2), la posizione degli accelerometri (6.1.3), sul fissaggio degli accelerometri (6.1.4) in genere e sui rivestimenti resilienti in particolare. Inoltre l’aggiornamento sostituisce l’appendice A relativa agli esempi di posizioni di misurazione. Descrive le precauzioni da prendere per effettuare misurazioni rappresentative delle vibrazioni e per determinare l’esposizione giornaliera a ciascuna operazione per calcolare il valore complessivo di vibrazione riferita a un periodo di 8 h secondo il principio dell’uguale energia (esposizione giornaliera alla vibrazione). Inoltre essa fornisce i mezzi per determinare le operazioni pertinenti che dovrebbero essere prese in considerazione quando si determina l’esposizione alle vibrazioni. La norma si applica a tutte le situazioni nelle quali le persone sono esposte alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio da macchine portatili o guidate manualmente, manufatti in lavorazione vibranti, o dispositivi di comando di macchine mobili o fisse.

– Altra normativa tecnica (dal sito PAF) 

Per le vibrazioni corpo intero (WBV):

– Standard ISO 2631-5:2018: "Mechanical vibration and shock - evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 5: Method for evaluation of vibration containing multiple shocks"
* metodo della dose equivalente di compressione statica giornaliera che è possibile utilizzare in presenza di urti ripetuti, quindi più adeguato alla quantificazione del rischio di danni lombari

– Norma ISO 2631-1:2014: "Vibrazioni meccaniche e urti – Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 1: Requisiti generali"
Agg. gennaio 2015: La Norma UNI ISO 2631-1 è stata riscritta sulla base delle ISO 2631- 1:1997/Amd 1:2010, introducendo elementi specifici per la valutazione delle vibrazioni impulsive. Essa indica metodiche alternative di valutazione in presenza di vibrazioni intermittenti o urti ripetuti che presentino fattori di cresta superiori a 9, secondo lo Standard ISO 2631-5 "Mechanical vibration and shock - evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 5: Method for evaluation of vibration containing multiple shocks". Essa ora definisce i metodi per la misurazione di vibrazioni periodiche, casuali e transitorie trasmesse al corpo intero; indica i principali fattori che si uniscono per determinare il grado al quale l’esposizione alle vibrazioni risulta accettabile. Le appendici informative indicano l’attuale opinione e offrono una guida sui possibili effetti delle vibrazioni sulla salute, sul benessere e sulla percezione del male dei trasporti. L’intervallo delle frequenze considerate è: - da 0,5 Hz a 80 Hz per salute, benessere e percezione; - da 0,1 Hz a 0,5 Hz per il male dei trasporti.
Agg. luglio 2015: Il prof. Bovenzi di Trieste ha illustrato nel corso del convegno dBA 2015 un recente studio in base al quale non solo il ben noto parametro A(8) ma persino il parametro VDV appare inadeguato a determinare l'entità del rischio di lesioni al rachide lombare in presenza di vibrazioni intermittenti o urti ripetuti. L'indicazione, tutta da sviluppare a livello normativo e procedurale, è quella di considerare anche la "dose interna" della vibrazione, determinata da postura e caratteristiche individuali del soggetto esposto.

– Altra normativa tecnica (dal sito PAF)

 

Linee Guida:

– Documento La valutazione del Rischio Vibrazioni” (INAIL 2019)

– Documento "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e ISS (Rev.03 13/02/2014)

– Documento "Linee guida per la valutazione del rischio da vibrazioni negli ambienti di lavoro" (ISPESL 2002) 

– Linee guida a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Piacenza, U.O. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro

n. 03 – Esposizione a vibrazioni meccaniche; il programma delle misure tecniche e organizzative

 

 

Banche dati:

– Banca dati HAV Portale Agenti Fisici

– Banca dati WBV Portale Agenti Fisici

– Schede vibrazioni F.S.C. (ex C.P.T.) Torino

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– Norma UNI ISO 2631 "Vibrazioni meccaniche e urti – Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero"

– Parte 2:2018 "Vibrazioni negli edifici (da 1 Hz a 80 Hz)"
specifica un metodo per la misura e la valutazione, compresa l’individuazione della direzione e punti di misura, dell’esposizione umana alle vibrazioni al corpo intero all’interno degli edifici per quanto riguarda il comfort ed il disturbo degli occupanti; definisce la ponderazione in frequenza applicabile nell’intervallo di frequenza fra 1 Hz e 80 Hz, nella quale la postura degli occupanti non necessita di essere definita
– Parte 4:2018 "Linee guida per la valutazione degli effetti delle vibrazioni e del moto rotatorio sul comfort dei passeggeri e dell’equipaggio nei sistemi di trasporto a guida fissa"
fornisce indicazioni sull’applicazione della UNI ISO 2631-1; è destinata ad essere utilizzata da enti che acquistano, specificano o utilizzano sistemi di trasporto a guida fissa, per aiutarli a comprendere la relazione tra la progettazione sistema di trasporto a guida fissa e altre caratteristiche del sistema stesso e il comfort dei passeggeri e dell’equipaggio. Queste linee guida stabiliscono metodi per la valutazione del comfort relativo tra i sistemi, in contrapposizione ai livelli assoluti di comfort. La norma fornisce indicazioni sugli effetti delle accelerazioni a bassa frequenza (0,1 Hz a 0,5 Hz) sperimentate come forze verticali che possono causare la cinetosi

– Norma UNI EN ISO 8041 "Risposta degli individui alle vibrazioni - Strumenti di misurazione"

– Parte 1:2017 "Strumenti per la misura di vibrazioni per uso generale"
indica i requisiti e i limiti di accuratezza della strumentazione per la misurazione delle vibrazioni utilizzata per la quantificazione della risposta degli esseri umani alle vibrazioni. La strumentazione, specificata dalla norma, si applica per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (UNI EN ISO 5349-1), le vibrazioni trasmesse  al corpo intero (UNI 9614, ISO 2631-1, ISO 2631-2, ISO 2631-4) e le vibrazioni a bassa frequenza (da 0,1 Hz a 0,5 Hz) trasmesse al corpo intero (ISO 2631-1)

– Norma UNI 9614:1990 "Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo
Viene definito il metodo di misura delle vibrazioni di livello costante immesse negli edifici ad opera di sorgenti esterne o interne agli edifici stessi. Non costituisce una guida per la valutazione delle vibrazioni considerate come possibile causa di danni strutturali o architettonici agli edifici. Non costituisce inoltre una guida per la valutazione delle vibrazioni che, a bordo di veicoli, navi, aerei e all' interno di installazioni industriali, possono pregiudicare il comfort, l' efficienza lavorativa, la salute-sicurezza dei soggetti esposti; tali vibrazioni, i cui limiti sono strettamente dipendenti dalla durata dell' esposizione, sono anch' esse oggetto di norme specifiche. Appendice: considerazioni sulla valutazione del disturbo. Bibliografia. Chiarimenti sulla concordanza parziale con ISO 2631/2.
* cfr. "Misura delle vibrazioni: due norme in arrivo" (2014)

– Norma UNI 9916:2014 "Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici"

– Serie UNI ISO 13373 "Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Monitoraggio dello stato vibrazionale"

– Parte 1:2006 "Procedure generali"

– Parte 2:2016 "Processing, analysis and presentation of vibration data"

– Parte 3:2015 "Guidelines for vibration diagnosis"

 

 

 

 

 

Il regime microclimatico si dice severo freddo se T <= 0°C, moderato se 0°C < T < 30°C, severo caldo se T >= 30°C. 
L'Agente Fisico è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione della Valutazione del Rischio Microclima nei tre regimi: contattateci liberamente e senza impegno!
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), AIlegato IV: "Requisiti dei luoghi di lavoro"

– D.P.R. n.303 del 19/03/1956, spec. Artt. 9-10-11-13

– Norma UNI-EN 342:2004 (sugli indumenti da lavoro)

– Norma UNI-EN-ISO 7730:1997 (sugli indici di Fanger PMV, PD, PDD)

– Norma UNI-EN 27243:1996: “Ambienti caldi: Valutazione dello stress termico per l’uomo negli ambienti di lavoro, basata sull’indice WBGT (temperatura a bulbo umido e del globo termometro)

 

Linee Guida:

– Presentazione "La valutazione del rischio Microclima: la sezione Microclima del PAF, stato dell’arte, criticità, le FAQ del Coordinamento Interregionale", a cura di Vincenzo Molinaro e Simona Del Ferraro, INAIL, 10 dicembre 2020

– Report "La prevenzione del disagio termico causato dai DPI delle vie respiratorie", sul PAF alla Sezione Documentazione Microclima, giugno 2020

– Documento "La valutazione del microclima. L’esposizione al caldo e al freddo, quando è un fattore di discomfort, quando è un fattore di rischio per la salute", a cura di INAIL Direzione regionale per la Campania (autori M. del Gaudio, D. Freda, P. Lenzuni, P Nataletti, R. Sabatino), 2018 (ISBN 978-88-7484-114-1)

– Documento "Rischio da temperature elevate nei cantieri edili: gli effetti del caldo sulla salute", a cura del Comitato Regionale di Coordinamento della Regione Toscana, 2017 (una diversa versione sul PAF)

– Documento Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro, a cura del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro in collaborazione con ISPESL, 1 giugno 2006

– Documento "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e ISS (Rev.03 13/02/2014) 

(in quest'ultimo cenni anche per le Atmosfere iperbariche)

– Documentazione SPISAL Verona sul CALORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:  LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL CALDO SULLA SALUTE

– Documentazione SPISAL Mantova ATTENZIONE AL GRAN CALDO! BE CAREFUL OF THE STRONG HEAT! (2010 - in 4 lingue)

– Documento AICAAR sugli impianti di climatizzazione

– Standard ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers Inc.) nn.ri 55-74 e 55-81

 

 

L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione della Valutazione del Rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali o Naturali: contattateci liberamente e senza impegno!

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), Titolo VIII, Capo V

– tra le tante utili segnaliamo in particolare

Norma UNI EN 169:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate"

Norma CEI 62471 "Photobiological safety of lamps and lamp systems"

Linee Guida:

– Parere del Comitato Scientifico della Commissione Europea su Salute, Ambiente e Rischi Emergenti (SCHEER): Effetti Biologici rilevanti per la salute indotti dalla Radiazione Ultravioletta con particolare riferimento alle apparecchiature abbronzanti ad uso estetico (2017)

– Documento "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e ISS (Rev.03 13/02/2014)

Bibliografia:

– Roberto Girelli (ATS Brescia): Rischi da Campi Elettromagnetici e Radiazioni Ottiche Artificiali nelle attività di saldatura acciai inox (presentazione 7/12/2016)

– Giovanni Gavelli: Radiazioni ottiche artificiali. Identificazione delle sorgenti e valutazione del rischio. Palermo: Dario Flaccovio, 2014 [sfoglialo online]

 

L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione di Valutazioni del Rischio da Campi Elettromagnetici: contattateci liberamente e senza impegno!

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

* per i Lavoratori:

 D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), Titolo VIII, Capo IV 

– D.Lgs. n. 159 del 1/8/2016 "Attuazione della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

[pubblicato in G.U. n.192 del 18/8/2016; entra in vigore il 2/9/2016; abroga la Direttiva 2004/40/CE rivedendo in senso meno restrittivo valori limite e di azione per la esposizione professionale e semplificando la procedura valutativa (cfr. gli approfondimenti di Glob-Tek 1 e 2); modifica il Titolo VIII, Capo IV, e l'Allegato XXXVI del DLgs.81/2008

– Norma CEI EN 50499:2009 "Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici"

 

Linee Guida:

– Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE a cura della Commissione Europea

* Guida per le PMI (ENG

* Volume 1: Guida pratica (ENG

* Volume 2: Studi di casi (ENG

– Documento "Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici  emessi delle apparecchiature a radiofrequenza per uso estetico", di Andrea Bogi, Iole Pinto, Francesco Picciolo,  Nicola Stacchini. Rapporto P.A.F. 3/2018, agosto 2018

– Documento "Indicazioni operative sul D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capi I, II, III, IV, V - sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", a cura del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e ISS (Rev.03 13/02/2014)

– In caso di sorgenti fisse è generalmente necessario, nell'ambito della valutazione, procedere alla zonizzazione dell'area interessata, in base alle indicazioni della Norma CEI EN 50499

 

NOTA sul rischio derivante da utilizzo professionale di telefoni cellulari:

Una Sentenza del Tribunale di Ivrea (Giudice del lavoro Luca Fadda, 30/3/2017) invoca una connessione causale tra l’uso prolungato del cellulare e l'insorgenza di tumore al cervello. È la prima Sentenza di questo tipo emessa da un Tribunale di primo grado in Italia; in precedenza era andata nella stessa direzione la Cassazione (Sentenza n. 17438/2012). Nonostante la questione resti controversa, segnaliamo su questo tema gli strumenti seguenti:

http://www.neurinomi.info : piattaforma dello Studio legale D'Ambrosio dedicata a chi è affetto o lo è stato da neurinoma e ha fatto un uso consistente del cellulare nonché a chi cerca informazioni per cautelarsi dall’utilizzo del telefonino;

software MOVACELL sviluppato dal Gruppo Remark per valutare il rischio per i lavoratori che utilizzano cellulari aziendali.

 
 

* per l'Ambiente:

– Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

– D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti

– D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

– D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche

– Decreto del Ministero dell’Ambiente 27 ottobre 2016 sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici
[Adotta tre fattori di riduzione: per pareti e coperture senza finestre o altre aperture simili in prossimità di impianti di trasmissione superiori a 400 Mhz fissa il limite a 6 decibel; per pareti e coperture senza finestre o simili in presenza di segnali inferiori ai 400 Mhz la soglia è di 3 decibel; a finestre aperte, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti; la soglia è pari a 0 decibel – in questo caso ed esclusivamente nelle situazioni di criticità legate alla progettazione e realizzazione di reti mobili, il gestore può utilizzare fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell’intervallo tra 0 e 3 decibel solo ed esclusivamente attraverso una motivazione documentata.]

– Decreto del Ministero dell’Ambiente 7 dicembre 2016 Approvazione  delle  Linee  guida,  predisposte  dall'ISPRA  e  dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione  delle  pertinenze  esterne con dimensioni abitabili
[Linee Guida relative al DPCM 8/7/2003 ex D.L. n.179/2012 nel caso di permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere; aggiornate con periodicità semestrale con decreto del Ministro]

 

L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione di Valutazioni sulle Radiazioni Ionizzanti: contattateci liberamente e senza impegno!
 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– D.Lgs. 101/2020: "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
[disciplina:
a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
* Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.
* Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.
* In attuazione dei principi di cui al comma 3:
a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per la collettività sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare più benefici che svantaggi;
b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell’esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.
L’ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica è riferita all’entità delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell’esposizione. Questo principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni tissutali;
c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l’esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.
Approfondimenti su Portaleconsulenti.it]

– Direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013 "Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti"
[Novità sul gas radon: abbassa i limiti di esposizione da 400 Bq/​mc a 300 Bq/​mcq. Qualora all’esito delle misurazioni, da effettuare con cadenza semestrale, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite, la nuova normativa impone al proprietario dell’immobile di presentare al Comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento. Il piano è approvato dal comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente. Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile effettuerà le nuove misurazioni di concentrazione di gas radon su base annuale e dichiarerà al comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla nuova legge.
Abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.
Approfondimenti su GlobTek e Portaleconsulenti.it
]

 

Sezione Radiazioni Ionizzanti Naturali sul P.A.F. 

 

Alcuni suggerimenti bibliografici:

Il Radon un pericolo naturale (GlobTek 2015)
Radon e tumori, la sentenza è storica: condannati i vertici militari (Avvenire, 2 novembre 2017)