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Acustica ambientale

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L'"Agente Fisico" è a disposizione per fornire consulenza e preventivi per la effettuazione di Valutazioni di Rumore Ambientale ("impatto" e/o "clima acustico"): contattateci liberamente e senza impegno!

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

– D.Lgs. n.42 del 17/02/2017: "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"
[modifica la Legge 447/1995 (Legge Quadro) e il D.Lgs. 194/2005 (sul rumore da grandi infrastrutture secondo la Direttiva END). In particolare: introduce la definizione di valore limite di immissione specifico; istituisce la Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico, che dovrà aggiornare i decreti attuativi previsti dalla Legge Quadro integrando la normativa con disposizioni in merito a: traffico in ambienti acquatici, impianti di risalita, eliporti, spettacoli dal vivo, impianti eolici, attività motoristiche, attività sportive rumorose (es. tiro a volo, armi da fuoco); ridefinisce la professione del Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA) includendola tra quelle non-ordinistiche disciplinate dalla Legge n.4/2013, fissando nuovi requisiti in merito al titolo di studio e ai corsi abilitanti, istituendo l'elenco unificato presso il Ministero dell'Ambiente e il Tavolo tecnico di coordinamento, imponendo l'aggiornamento professionale continuo, abrogando il D.P.C.M. del 31/3/1998. APPROFONDIMENTI]

– D.P.C.M. 16 aprile 1999, n.215: "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

– D.M.A. 16/03/1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"

– D.P.C.M. 14 novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

– Legge 26 Ottobre 1995, n.447: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”
[all'Art.8 regola l'obbligo di presentazione della documentazione acustica previsionale – DO.IM.A. e D.P.C.A.]

 

– Norma UNI ISO 1996-1:2016 "Acustica – Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale – Parte 1: Grandezze fondamentali e metodi di valutazione"  

[La norma è stata aggiornata nel suo contenuto tecnico in modo sostanziale essendo stati aggiunti o rivisti diversi punti e appendici. La norma definisce le grandezze fondamentali da usare per la descrizione del rumore in ambienti comunitari e descrive i metodi di valutazione di base. Specifica anche i metodi per valutare il rumore ambientale e fornisce una guida per prevedere la potenziale risposta al fastidio da parte di una collettività esposta per un lungo periodo a diverse tipologie di rumore ambientale. Le sorgenti sonore possono essere separate o combinate in vario modo. L’applicazione del metodo di previsione della risposta al fastidio è limitata alle aree residenziali e agli usi del territorio a lungo termine correlati. La norma non riporta i limiti per il rumore ambientale.] 

– Norma ISO 9613-2:1996: "Acoustic-attenuation of sound during propagation outdoors, part 2: general method of calculation"

 

Semplificazione documentale:

– D.P.R. n.227 del 19/10/2011: "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese..."

* si applica alle piccole e medie imprese (PMI) cioè alle categorie di imprese di cui all'Art.2 del D.M. Attività Produttive 18/4/2005 (le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione);
* prevede:
*** semplificazione in tema di DO.IM.A. [Capo III Articolo 4]:
[Comma 1] sono escluse dall'adempimento le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B ("attività a bassa rumorosità")
fatta eccezione per 
attività di carattere ricreativo che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
[Comma 2] in quest'ultimo caso, e negli altri casi, purché le emissioni di rumore siano conformi, si può ricorrere a dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei limiti di rumore individuati dal DPCM 14/11/97 (ZAC), eventualmente specificando che le nuove realizzazioni o modifiche non comportano l'introduzione di nuove sorgenti sonore né variazioni significative nell'impatto sonoro;
*** adempimenti telematici [Capo III Articolo 5]:
le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica al SUAP.

 

In contenziosi privatistici:

– Codice Civile, Art.844

[introduce il criterio di “normale tollerabilità” che nella prassi giurisprudenziale si traduce nel limite differenziale generalizzato di 3 dB] 

– Corte di Cassazione Civile Sez. 1^ 12/07/2016 (Ud. 10/05/2016) Sentenza n.14180 "RUMORE - INQUINAMENTO ACUSTICO - Superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni acustiche - Diritto alla salute - Realizzazione della barriera antirumore - Art. 844 cod. civ. - Art. 32 cost. e 2043 cod. civ.- DANNO AMBIENTALE - Immissioni recanti pregiudizio alla salute umana e all'ambiente - Artt.115, 167, 374, 669-octies e 700 cod. proc. civ.." 

[conferma la condanna del gestore di un tratto autostradale, cui era stata imposta la costruzione di una barriera fonoassorbente per preservare la qualità della vita di quanti abitavano in un appartamento ubicato in prossimità del percorso]

 
 

Sulle componenti tonali penalizzabili o meno:

Il D.M.A. 16/03/1998 contiene un riferimento erroneo alla norma "ISO 266:1987", da leggersi in realtà come:

– Norma ISO 226:1987: Acoustics - Normal equal-loudness level contours

della quale esiste un aggiornamento risalente al 2003. Quest'ultimo è stato contestato scientificamente 
– Parmanen, J., Some Reasons to Revise the International Standard ISO 226:2003: Acoustics—Normal Equal-Loudness-Level Contours, Open Journal of Acoustics, Vol. 2 No. 4, 2012, pp. 143-149. doi: 10.4236/oja.2012.24016 –
e contiene aspetti critici dal punto di vista della valutazione del disturbo: le isofoniche alle basse frequenze si innalzano anche di 10 dB rendendo non più penalizzabili molte componenti tonali.

In merito si consigliano le seguenti letture: 

– Armani, A., Riconoscimento delle componenti tonali in conformità al DM 16-03-98, su Spectra.it (2013) 
– Novo, M., Novo, S., Donzellini, M., Pacini, F., Ferrari, F., La tonale dannata, su Acustica.it (2007) 
– Pagina Wikipedia Diagramma di uguale intensità sonora 
– Discussione su LinkedIn

 

Sul rumore a bassa frequenza (ad es. da impianti eolici):

– Académie Nationale de Médicine: "Nuisances sanitaires des eoliennes terrestres" (2017)

– Jerry L. Punch and Richard R. James: "Wind Turbine Noise and Human Health: A Four-Decade History of Evidence that Wind Turbines Pose Risks" (October 2016)

– Norma DIN 45680:1997 (e progetti successivi) "Messung und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen"
* la norma è soggetta da anni a intesa discussione e progetti di riedizione, cfr. ad es. al sito Müller-BBM GmbH

 

Sul criterio differenziale:

– Callegari A., Poli M., L'attività di vigilanza sul rumore e l'applicazione del criterio differenziale a tutela del cittadino disturbato, in Rivista Italiana di Acustica Vol. 44 (2020), N.3-4, pp. 44-53

– Circolare del Ministero dell'Ambiente del 06/09/2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali (GU n. 217 del 15-9-2004) 

– Sentenza TAR Veneto 10/02/2010 , n. 351
[il doppio limite posto dall’art. 4 del DPCM 14 novembre 1997 (limite assoluto e limite differenziale), in forza dell'articolo 8, comma 1 può trovare applicazione solo dopo che il Comune abbia effettuato la zonizzazione acustica]

– Sentenza TAR Umbria 13/3/2013, n.164
[Area classificata dal vigente PRG come area a destinazione produttiva – Assenza di zonizzazione acustica – Rilievo della pianificazione urbanistica a fini acustici – Possibilità di qualificare l’area come “zona esclusivamente industriale” – D.P.C.M. 1 marzo 1991 – Esclusione dal limite differenziale]

 

 

Sugli impianti a ciclo continuo:

– D.M. 11.12.1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

 

Sulle attività motoristiche:

– D.P.R. del 3/4/2001 n.304: Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche

 

Sul rumore infrastrutturale di macro-aree:

– D.Lgs. 19 agosto 2005, n.194: Attuazione della Direttiva 2002/49/CE [European Noise Directive – END] relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
[Definizione dei metodi e obiettivi della mappatura acustica strategica]

– Direttiva 2015/996/CE: Metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della Direttiva 2002/49/CE
[Di particolare interesse l'Allegato "
METODI DI DETERMINAZIONE DEI DESCRITTORI ACUSTICI" che sostituisce l'Allegato II della Direttiva 2002/49/CE adeguando i metodi di valutazione di veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all'aperto e attrezzature industriali, macchinari mobili – altre info]

 

Legislazione Regionale e Linee Guida:

 

Alla pagina di ISPRA Agenti Fisici sono disponibili le seguenti Linee Guida ISPRA in materia di Rumore Ambientale: 

– Efficacia dei piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto lineari;

– Linee guida per il monitoraggio del rumore derivante da infrastrutture stradali;

– Linee guida per il controllo e il monitoraggio acustico ai fini delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni VIA;

– Linee Guida per il monitoraggio del rumore derivante dai cantieri di grandi opere;

– Linee guida per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio acustico aeroportuale;

– Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell’impatto acustico degli impianti eolici. 

 

* EMILIA-ROMAGNA

L.R. 09.05.2001, n.15: Disposizioni in materia di inquinamento acustico

D.G.R. 14.04.2004, n.673: Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico

* FRIULI - VENEZIA GIULIA

L.R. 18.6.2007, n.16: Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico 

* LIGURIA

D.G.R. 28.05.1999, n.534

* LAZIO

L.R. 30.08.2001, n.18: Disposizioni in materia di inquinamento acustico

D.G.R. n.663/2007: Individuazione dell’agglomerato di Roma e dell’Autorità competente ai fini degli adempimenti previsti dal D.lgs. 19 agosto 2005 n. 194 in materia di determinazione e gestione del rumore ambientale

* LOMBARDIA

L.R. 10.08.2001, n.13: Norme in materia di inquinamento acustico

D.G.R. 08.03.2002 n.VII/8313: Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico

D.G.R. 10.01.2014 n.X/1217: Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313

L.R. n.11/2020: Legge di semplificazione 2020 
–
introduce alcune variazioni alla L.R.13/2001 in particolare modificando l’art.7 “Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne”

* PIEMONTE

L.R. 20.10.2000 n.52 (vigente dal 12.04.2013): Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

D.G.R. 14.02.2005 n.46-14762: Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico 

D.G.R. 02.02.2004 n. 9-11616: Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico 

* TOSCANA 

L.R. 1.12.1998, n.89: Norme in materia di inquinamento acustico 
Regolamento 7 luglio 2014, n. 38/R: Modifiche al regolamento regionale di attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

* VENETO 

L.R. n.21/1999: Norme in materia di inquinamento acustico 

L.R. n.11/2001: Linee Guida per la elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico (D.D.G. ARPAV n.3/2008: Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della Documentazione in materia di Impatto Acustico e Linee Guida per la Elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico)

* ALTRE REGIONI:

In costruzione... Si veda anche al sito ANIT

 
 
Titolo Data modifica Autore Visite
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Sottocategorie

Rumore delle infrastrutture di trasporto 3

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

– Norma UNI/TS 11659-1:2016 "Acustica – Misure di mitigazione sonora – Parte 1: Generalità"
[tratta gli aspetti tecnici e procedurali relativi alla valutazione dei costi, dell’efficacia e dell’efficienza delle misure di mitigazione applicabili alle infrastrutture di trasporto e di definire modalità tecniche operative per l’individuazione delle strategie o soluzioni di maggiore efficacia ed efficienza.]

 

 

Per il traffico veicolare:

– D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447"

Linee Guida:

– Linee guida per il controllo e il monitoraggio acustico ai fini delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni VIA (ISPRA 2013)

– Linee guida per il monitoraggio del rumore derivante da infrastrutture stradali (ISPRA 2013)

– Linee guida per la predisposizione e la verifica dell’efficacia dei piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto lineari (ISPRA 2013)

Per interpretazioni:

* Con Sentenza n. 01370/2015 del 29/10/2015 la quarta sezione del Consiglio di Stato si è espressa sulla legittimità della richiesta da parte del Comune di Torino di un onere acustico aggiuntivo per il rilascio del permesso di costruire di un nuovo edificio residenziale in un’area urbana caratterizzata da rumore stradale eccedente i limiti vigenti (superiore ai valori limite assoluti di immissione di 65/55 dBA diurni/notturni fissati dal Comune in attuazione del D.P.R. 142/04). In particolare il Comune, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Comunale per a Tutela dall’Inquinamento Acustico, ha chiesto il pagamento dell’importo di euro 26.620,00 a compensazione delle spese da sostenere per gli interventi di mitigazione del rumore stradale resi necessari dalla nuova edificazione. SCARICA LA SENTENZA (fonte: AIA)

 

Per il traffico ferroviario:

– D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"

Linee Guida:

– Linee guida per il controllo e il monitoraggio acustico ai fini delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni VIA (ISPRA 2013)

– Linee guida per la predisposizione e la verifica dell’efficacia dei piani di risanamento acustico delle infrastrutture di trasporto lineari (ISPRA 2013)

 

Per il rumore aeroportuale:

– D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"

– D.M.A. 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"

Linee Guida:

– Linee guida per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio acustico aeroportuale (ISPRA 2013)

– Linee guida per il controllo e il monitoraggio acustico ai fini delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni VIA (ISPRA 2013)

Per interpretazioni:

* E' entrato in vigore il Regolamento Europeo n. 598/2014 che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative per il contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione e che abroga la direttiva 2002/30/CE. Il regolamento si applica soltanto agli aeroporti con un traffico civile superiore a 50 000 movimenti all’anno, laddove sia stato constatato un problema di inquinamento acustico, e stabilisce procedure da seguire per contenere le immissioni sonore e ridurre il numero delle persone esposte al rumore secondo il principio dell’approccio equilibrato. Per maggiori informazioni e ulteriori approfondimenti SCARICA IL REGOLAMENTO (fonte: AIA)
* Con la Sentenza n. 10119/2014 il TAR del Lazio ha annullato il DPR 476/99 relativo alla regolamentazione dei voli notturni. I Giudici hanno ritenuto che la previsione del divieto debba essere circoscritta e differenziata in considerazione delle singole situazioni di effettivo inquinamento acustico e di effettivo danno o pericolo per la salute. Per maggiori informazioni SCARICA LA SENTENZA (fonte: AIA)
* Con la Sentenza n. 907/2016 il Consiglio di Stato ha respinto la Sentenza n. 10759/2014 del TAR del Lazio (SCARICA) ribadendo così le disposizioni del DPR 496/97. L’annullamento del DPR 496/97 aveva provvisoriamente determinato un vuoto normativo nella gestione del rumore aeroportuale. Per maggiori informazioni  SCARICA LA SENTENZA DEL CdS (fonte: AIA)

 

Per il traffico marittimo:

* Sussiste tuttora una lacuna normativa relativa alle infrastrutture del trasporto marittimo: non è stato dato pienamente seguito a quanto previsto dalla Legge Quadro, art.11 comma 1, laddove si stabiliva che entro un anno si sarebbero dovuti emettere i regolamenti di esecuzione e quindi anche il regolamento relativo alla disciplina dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico marittimo.

 
 

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