(Aggiornamento 27 agosto 2015)

 

Se ad essere disturbati dal rumore sono uno o più privati in luoghi di loro abituale permanenza - in primis dunque nelle loro abitazioni, ma possono essere contemplati anche altri casi -, se la rumorosità è prodotta da "attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali" (D.P.C.M. 14/11/1997, Art.4) e se il disturbo non ha carattere di eccezionalità, in luogo della normativa relativa al rumore ambientale ("sulla popolazione") può trovare applicazione il Codice Civile. 

Per la precisione l'Art.844 del Codice Civile introduce il criterio di "normale tollerabilità", che nella prassi giurisprudenziale sui contenziosi di questo tipo si traduce nella applicazione "secca" del limite di 3dB per il livello di immissione differenziale ("rumore disturbante" meno "rumore residuo"). Questo criterio si applica tra l'altro nella valutazione del rumore degli impianti (sanitari, riscaldamento, ascensore…).

Qualora tuttavia il rumore abbia carattere di eccezionalità va prestata attenzione alle sue caratteristiche temporali perché esso può ricadere all'interno delle disposizioni derogatorie contemplate ad esempio dai Regolamenti Comunali o Condominiali: caso tipico sono i lavori edili, ma anche: cantieri di altro tipo, manifestazioni pubbliche, eccetera.

Qualora viceversa il rumore fuori norma colpisca potenzialmente un numero illimitato di persone (è percepibile da un numero indeterminato di soggetti, pur se, in concreto, soltanto alcune se ne possono lamentare) il disturbo assume rilevanza penale (approfondimenti). 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

– Codice Civile, Art.844: "Immissioni"

– Codice Penale, Art.659: "Disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone"

– D.Lgs. n.447/1995: "Legge Quadro sull'inquinamento da rumore"

– D.P.C.M. 14/11/1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
spec. Art.4: "Valori limite differenziali di immissione"

 

Per interpretazioni:

– Legge n.13/2009, Art.6ter: "Normale tollerabilità delle immissioni acustiche

rimanda ai criteri di applicabilità del DPCM 5/12/1997 (35 o 25 dBA a finestre chiuse).

Nell'applicazione del criterio della normale tollerabilità è oramai pressoché consolidato determinare il livello residuo con l'indicatore LAF95 (non è così nel caso pubblicistico). Tuttavia, secondo alcune interpretazioni il criterio della normale tollerabilità è stato superato in virtù dell'Art.6ter della Legge n.13/2009, che – pur non ben scritta – in sostanza afferma che i limiti normativi devono essere applicati anche in ambito Giurisprudenziale. 

– Sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Civile, n.18195 del 25/8/2014: anche la società che gestisce un’autostrada deve risarcire i danni da rumore se questi superano la soglia di tollerabilità 

estende l’applicabilità del criterio comparativo differenziale anche ai rapporti tra i privati ed i concessionari della pubblica amministrazione – si veda: testo Sentenza / notizia sul sito AIA / discussione

– Sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 34920 del 18/8/2015 sul disturbo alla quiete pubblica:

in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi il superamento dei limiti, massimi o differenziali, di emissione del rumore fissati dalle leggi e dai provvedimenti amministrativi; B) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., qualora i rumori idonei a turbare la quiete pubblica provengano da condotte che eccedano le normali attività di esercizio, ossia non siano strettamente connessi o necessari all’esercizio dell’attività autorizzata; C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quella relativa ai valori limite di emissione sonora stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995" – fonte