In base al Decreto del Ministero delle Finanze del 27 maggio 2015, tutte le aziende hanno diritto a un credito d’imposta qualora svolgano attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che questi ultimi non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali

 

Possono beneficiare di tale credito – che nel seguito definiamo "credito R&D" dall'acronimo inglese per research and developmentTUTTE LE IMPRESE, indipendentemente dal FATTURATO realizzato, dalla NATURA GIURIDICA (quindi anche una ditta familiare), dal SETTORE ECONOMICO in cui operano, nonché dal REGIME CONTABILE adottato (anche semplificato).

Le ATTIVITA' per cui si può usufruire del credito R&D sono le seguenti (art.2 D.M.27/5/2015):
-    lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (c.d. ricerca fondamentale);
-    ricerca pianificata e indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo (c.d. ricerca industriale);
-    acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida (c.d. sviluppo sperimentale);
-    produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non sono ammissibili invece modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

I COSTI ELEGGIBILI ai fini della determinazione del credito d’imposta sono i seguenti (art.4 D.M.27/5/2015):
a) Costi relativi al personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, che sia dipendente dell’impresa o in rapporto di collaborazione con l’impresa.
b) Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro.
c) Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative. (*)
d) Competenze tecniche e privative industriali, anche acquisite da fonti esterne.
Inoltre, per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di 5.000 euro le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile annuale.

L'AMMONTARE del credito R&D (art.5 D.M.27/5/2015) è fino ad un massimo di euro 20 milioni per ciascun beneficiario in misura pari a:
50% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle predette lettere a) b) c) d)
Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro 30.000 (e ciò favorisce l’utilizzo da parte delle PMI). Tale misura (da 30.000 € a 40.000.000 €) è da intendersi per ognuno degli anni d’imposta (fino al 2020).
Il credito d’imposta viene riconosciuto su base incrementale, ossia con riferimento alle spese sostenute annualmente in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati dei tre periodi d’imposta 2012-13-14).
Le imprese costituite successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, la media di riferimento non potrà che essere pari a zero.

Il credito è CUMULABILE con altre agevolazioni (art.9 D.M.27/5/2015), purché le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

Il credito è AUTOMATICO (non è necessaria alcuna domanda, accesso con click day, non ci sono graduatorie né valutazioni di terzi). La compensazione avviene esclusivamente in F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti (da gennaio, anche se costi sostenuti un mese prima, a dicembre). Sono compensabili tutte le voci dell’F24, compresi contributi INPS, more, interessi.
Il credito R&D va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi di cui all’art.4 D.M.27/5/2015.
Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il credito non rileva ai fini del calcolo degli aiuti de minimis.

In merito alla documentazione da conservare in vista di eventuali controlli, gli articoli 7-8 del D.M.27/5/2015 sanciscono l’obbligo, per le imprese beneficiarie, di conservare i contratti di ricerca e una relazione concernente le attività svolte nel periodo d’imposta cui il costo sostenuto si riferisce.

 

(*) L'Agente Fisico può aiutare le aziende ad usufruire del credito R&D indirizzandole ad un laboratorio di ricerca altamente qualificato del MIUR rientrante a pieno titolo tra i soggetti in possesso dei requisiti di affidamento di contratti R&D.
Inoltre, per la revisione legale dei conti, nel caso in cui il cliente non abbia una particolare segnalazione da fare, sarà nostro compito individuare un revisore, valutandone anche l’economicità.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci via email: info @ agentefisico.info

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:
Art. 3, Decreto Legge n. 145 del 23.12.2013 (convertito con Legge n. 9 del 21.02.2014)
Art. 1 co. 35, Legge n. 190 del 23.12.2014 (che ha sostituito le disposizioni precedenti)
Decreto MEF del 27.05.2015 (G.U. n. 174 del 29.07.2015)
Legge finanziaria 2017 (Legge, 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016)