Al volgere del nuovo anno, cerchiamo di fare il punto sullo status normativo della professione di Fisico. Il tema rimane complesso – come si vedrà nel seguito – e molti aspetti si prestano ancora ad interpretazioni più o meno arbitrarie: mi assumo pertanto la piena responsabilità di quanto vado ad esporre, incluse eventuali inesattezze, pensando di fare comunque cosa utile e magari gradita per molti colleghi rimasti disorientati, anche se le mie considerazioni potranno rivelarsi parziali ad un esame successivo. Invito chiunque voglia commentare o correggere a scrivermi all'indirizzo andreamartocchia(a)agentefisico.info : i commenti potrebbero essere pubblicati in calce a questo testo, se chi li invia è d'accordo.

 

Nell'anno appena trascorso abbiamo assistito a un vero e proprio terremoto in questo ambito, a seguito della promulgazione della "Legge Lorenzin" (L.3/2018) che ha istituito l'Ordine Professionale. La disposizione ha subito evidenziato un iter applicativo difficile, soprattutto a causa di due aspetti salienti: (1) istituendo la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), la professione di Fisico è stata fatta ricadere sotto la competenza del Ministero della Salute (MdS); (2) la Legge Lorenzin non ha tenuto conto della regolamentazione da poco introdotta in virtù della L.4/2013 in materia di professioni non organizzate in Ordini o Collegi, con la pubblicazione di una Norma UNI (11683:2017) sulla professione non-ordinistica di Fisico e l'istituzione dell'Elenco nazionale dei Fisici Professionisti gestito dalla associazione professionale ANFeA.
A complicare ulteriormente il quadro, sempre nel 2018 la stessa UNI ha pubblicato anche una Norma che definisce la figura dell'Igienista occupazionale (o "industriale") tra le attività professionali non regolamentate in Ordini o Collegi, con un profilo specialistico relativo agli Agenti Fisici. Omettiamo su questo ogni ulteriore considerazione e approfondimento, eventualmente rinviando ad altra sede...
Per una illustrazione dettagliata delle disposizioni in materia si veda la nostra pagina dedicata.

Si ponevano a questo punto i quesiti di fondo relativi all'obbligo o meno di iscrizione al nuovo Ordine ed alle modalità di iscrizione nella fase transitoria, non solo e non tanto per i lavoratori dipendenti ma anche, e soprattutto, per i lavoratori autonomi, visto che l'istituzione di in Ordine professionale dovrebbe servire in primis a tutelare questi ultimi.

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In merito all’obbligatorietà di iscrizione all’Ordine spec. per attività non legate al campo sanitario, il presidente ANFeA Antonio D'Onofrio ha scritto (6/12/2018, nostra sottolineatura):

<< appare evidente che il punto cruciale e in evoluzione discenda dal fatto che la legge 4/2018 ha classificato la professione di Fisico come professione sanitaria senza definirla (a parte le classi di laurea) con l'individuazione di attività e competenze. Ne restano invece fissati gli obblighi, che per le professioni sanitarie sono necessariamente più rigidi e precisi.
Risulterà pertanto dirimente il decreto di aggiornamento del DPR 328/2001 che dovrà definire gli ambiti di attività e le competenze del Fisico.
(...) Nel caso che tutti gli ambiti di attività individuati dalla Norma UNI 11683:2017 potranno rientrare in esso, la professione di Fisico ex lege 4/2013 cesserà di esistere e con essa l'Elenco Professionale di ANFeA; in caso contrario le attività "non sanitarie" escluse dall'Ordine potranno continuare a essere regolamentate dalla L. 4/2013. >>

Una recentissima presa di posizione (21.12.2018) del Capo Dipartimento MIUR Prof. G. Valditara contiene un passaggio, che fa propendere piuttosto per la seconda ipotesi, visto che si dice esplicitamente (nostra sottolineatura):

<< Per quanto riguarda le attività professionali di competenza della FNCF, l'obbligo di iscrizione non può che riguardare esclusivamente l'esercizio di attività finalizzate alla promozione della salute, prevenzione e cura. >>

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Tuttavia, anche nell'ipotesi di assenza di obbligo, è indispensabile fare ugualmente qualche valutazione sulla opportunità dell'iscrizione all'Ordine professionale per un Fisico. In tal senso non si può trascurare il fatto che se oramai un Ordine esiste, non ne verrà certo creato anche un altro alle dipendenze di un altro Ministero, sotto il quale far ricadere quelle attività professionali che non sono "finalizzate alla promozione della salute, prevenzione e cura". Dunque è solo a questo Ordine dei Fisici "realmente esistente", federato alla FNCF, che un professionista in Fisica può iscriversi se è in cerca di tutela, ad esempio, dal punto di vista contributivo-previdenziale e assicurativo. Dati i "piccoli numeri" del mondo dei Fisici, ANFeA non è riuscita a intervenire su questi aspetti, che restano pertanto una punto dolente per chi vuole esercitare la Fisica come libera professione. Il piccolo professionista, laureato in Fisica, che cerchi questo tipo di tutele, benché non obbligato potrebbe ugualmente iscriversi dapprima all'Ordine e poi alla cassa di previdenza di riferimento dello stesso, nonché stipulare eventuale assicurazione professionale con istituto convenzionato alla Federazione.
Dal punto di vista previdenziale si tratterà di confrontare gli oneri e i contributi maturabili attraverso la iscrizione alla cassa di previdenza professionale con gli oneri e i contributi tipici di fondi come la gestione separata.
Dal punto di vista assicurativo si dovranno invece confrontare costi e benefici derivanti dalla stipula di una assicurazione professionale con convenzione FNCF, da un lato, con costi e tutele previste da contratti di assicurazione professionale privato-privato, dall'altro (una nostra ricerca su quest'ultimo tipo di contratti ha evidenziato costi non inferiori a 1500 euro/anno per una tutela seria, che contempli i periodi di malattia eccetera).

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Ritornando comunque al tema della obbligatorietà o meno e della modalità dell'iscrizione all’Albo dei Chimici e/o dei Fisici, spec. dal punto di vista dell'inquadramento contrattuale dei candidati, la neo-istituita Federazione il 6 luglio 2018 interpellando il MdS esprimeva il parere (nostra sottolineatura)

<< che i dipendenti di enti privati siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell’Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze di tali professioni nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, indipendentemente dall’esercizio o meno delle dette professioni anche in forma libera >>

e dichiarava di assumere << tale lettura implicitamente conforme agli orientamenti di codesto Dicastero in mancanza di negativo riscontro alla presente entro il termine di trenta giorni dalla sua trasmissione. >>

Nello stesso Interpello la Federazione affermava inoltre di ritenere che << i dirigenti e dipendenti pubblici a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di quello ordinario, siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell’Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell’ambito del proprio rapporto di lavoro o in qualunque altra forma consentita. >> Solo su quest'ultimo punto il MdS rispondeva il 1 agosto 2018 in termini esplicitamente affermativi, rimandando invece al MIUR sull’obbligo di iscrizione per universitari e ricercatori EPR – e nella già menzionata comunicazione del 21.12.2018  G. Valditara ha espresso su questo uno scontato parere negativo.

Nessuno ha invece replicato sulla questione delle partite IVA: la posizione della FNCF sull'esercizio "delle dette professioni in forma libera" si è andata perciò concretamente traducendo in una prassi, adottata dagli Ordini territoriali, per cui nel periodo transitorio anche i liberi professionisti a partita IVA possono sottomettere domanda di iscrizione all'Albo, previa dimostrazione di aver effettivamente svolto attività in campo fisico negli ultimi cinque anni. Tale dimostrazione può essere fornita ad esempio attraverso un curriculum tecnico comprensivo di un elenco dei clienti per cui si è svolta la attività professionale; per gli iscritti all'Elenco Professionale ANFeA può essere utile l'Attestato di qualificazione dimostrante la pregressa professionalità dei soci professionisti (la procedura per la richiesta dell'Attestato è a questo link).

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Comunque vada, ANFeA sta provvedendo a modifiche nel proprio Statuto e Regolamento, in modo da ottemperare all'art. 3, c. 2 del Decreto ministeriale "Ordinamento della professione di chimico e fisico", che recita:
<< 2. Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'articolo 2 e del termine «Chimico» o «Fisico», con l'aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo. >>
Nello specifico, la proposta è di sostituire, per gli iscritti all'Elenco Professionale gestito da ANFeA, la attuale dicitura << Fisico Professionista Magistrale >> (FPM) con la nuova << Professionista Magistrale in Fisica >> (PMF) – ed analoga modifica per i Fisici "Junior" (PJF).


(Fonti: ANFeA Comunicazione interna 6/12/2018 e Soci News nn.139 e 141)